Pubblicato il 7 marzo 2012
Seduta n. 686
COSTA - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
i giudici di pace, se e quando si assentano anche per un solo giorno, non di rado, vengono considerati - in contrasto con quanto chiaramente disposto da una Circolare ministeriale - assenti per sette giorni con relativa decurtazione dell'indennità forfettaria (258 euro mensili) prevista dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991;
la circolare del Ministro della giustizia 15 marzo 2006 (Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia), emanata dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha affermato che la legge intende evitare soltanto che l'indennità venga corrisposta al giudice di pace in due ipotesi: o quando questi, pur investito formalmente della carica, non sia ancora chiamato ad esercitarla in concreto, o quando sia assente dal servizio per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore;
in ogni altro caso, e dunque anche quando il giudice di pace non celebri udienza o non emetta provvedimenti o non si trovi presente nei locali dell'ufficio giudiziario cui è assegnato, ma sia formalmente in servizio, l'indennità mensile deve essere a lui corrisposta;
i giudici di pace sono infatti in servizio non soltanto quando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio;
nell'ipotesi poi in cui l'assenza dal servizio, formalmente comunicata al coordinatore, si protragga per periodi inferiori al mese, l'indennità dovrà essere decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza;
in contrasto con l'anzidetta circolare, però, è stata emanata una nota (del 13 dicembre 2006, n. 13570) con la quale si afferma che in tutti i casi in cui il giudice di pace non tenga l'udienza tabellarmente fissata, egli non può considerarsi formalmente in servizio e quindi dovrà decurtarsi sia l'indennità di udienza per l'udienza non tenuta, sia l'indennità forfettaria mensile dal giorno della prima udienza tabellare non tenuta al giorno che precede l'udienza successiva, in cui il giudice di pace abbia ripreso la sua attività;
questa nota oltre ad essere in contrasto con la citata circolare è ritenuta da moltissimi giudici di pace irrazionale ed illegittima,
l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza chiarendo l'attuale situazione alla luce di quanto disposto dalla succitata Circolare e conseguentemente attraverso una revisione della citata nota.