Atto n. 3-02688

Pubblicato il 29 febbraio 2012
Seduta n. 683

MALAN - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

l'articolo 52, comma 2, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, stabilisce che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, siano soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune; tuttavia il comma 3-bis, introdotto dalla legge regionale 14 luglio 2006, n. 12, prevede un trattamento diverso per i mutamenti di destinazione finalizzati alla creazione di luoghi di culto o destinati a centri sociali, i quali, anche se non comportano la realizzazione di opere edilizie, sono assoggettati a permesso di costruire;

di conseguenza, destinare un locale ad attività commerciali ovvero a riunioni di carattere - ad esempio - culturale, politico, ricreativo - è rapido e privo di costi, mentre destinarlo al culto è costoso, può comportare anni di attesa e può anche essere del tutto impedito;

sulla base di questa norma, secondo il sito di informazione www.evangelici.net, negli ultimi mesi sono stati chiusi o è stata inibita l'apertura di almeno 16 locali di culto evangelici: dieci a Bergamo, tra cui uno di una comunità di 500 membri, due a Pavia, uno a Palazzolo sull'Oglio, uno a Carnate;

i culti religiosi non possono essere esentati dall'osservare le leggi che riguardano altri tipi di riunioni, ma, come stabilisce in modo inequivocabile l'articolo 20 della Costituzione, il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono in alcun modo essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per ogni forma di attività,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda agire per garantire i diritti costituzionali delle comunità evangeliche cui viene negata la possibilità di praticare il loro culto.