Atto n. 4-06817

Pubblicato il 8 febbraio 2012
Seduta n. 672

CARLONI , MARCENARO , VITA , CECCANTI , ARMATO , PASSONI , NEROZZI , DELLA SETA , DELLA MONICA , FONTANA , MUSI , GHEDINI , MARITATI , FRANCO Vittoria , DE LUCA , CHIAROMONTE , MAZZUCONI , MARINARO , MONGIELLO , AMATI , CHITI , DE SENA , ANTEZZA , MARINI , BIONDELLI , GARAVAGLIA Mariapia - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che dal gennaio 2012 in varie aziende del gruppo Fiat e Fiat Industrial viene applicato il nuovo "Contratto collettivo specifico di lavoro di I livello del 29 dicembre 2010", con il quale si intende sostituire ogni precedente accordo e contratto previgente nelle aziende Fiat, ivi compreso il contratto collettivo nazionale lavoratori industria metalmeccanica privata;

considerato che:

nel testo dell'accordo è previsto che "Il premio straordinario 2012 pari a 600 euro lordi verrà erogato esclusivamente a chi avrà effettuato nel periodo gennaio-giugno2012 un numero di ore di effettiva prestazione lavorativa non inferiore ad 870";

nel testo dell'accordo è evidente come sia esclusa dal computo delle ore di effettiva prestazione lavorativa qualunque assenza e/o mancata prestazione lavorativa retribuita e non retribuita a qualsiasi titolo ivi comprese "le assenze la cui copertura è, per legge/o contratto, parificata alla prestazione lavorativa";

ciò significa che nelle aziende del gruppo Fiat le assenze dovute a maternità (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio, le 2 ore di riposo per allattamento, i congedi parentali, le assenze per malattia del figlio, i permessi ex legge n. 104 del 1992), concorreranno tutte a far perdere il diritto a percepire il suddetto premio 2012;

visto che il decreto legislativo n. 5 del 2010 di recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prevede che è considerata discriminazione diretta ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità ed è considerato discriminatorio ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità anche adottive ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga palesemente discriminatorio un accordo che nega l'erogazione di un premio di produzione a lavoratrici e lavoratori in ragioni di gravidanza, maternità, paternità e/o esercizio di diritti di conciliazione;

se non ritenga opportuno riferire rapidamente in merito ai fatti evidenziati e alle iniziative da intraprendere per garantire nel Paese le pari opportunità e la pari dignità nel lavoro.