Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06727

Atto n. 4-06727

Pubblicato il 31 gennaio 2012
Seduta n. 666

CARRARA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali, il turismo e lo sport. -

Premesso che:

all'interrogante risulta che con bando di gara ad evidenza pubblica, ex art. 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del 21 ottobre 2010 il Comune di Albino (Bergamo) determinava di affidare a ditta specializzata il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) anche con gestione delle piattaforme ecologiche;

benché le norme di gara e di legge avessero demandato l'esame delle offerte pervenute ad una Commissione giudicatrice plurisoggettiva, dette offerte sono state invece esaminate da un organo monocratico (il solo Presidente di gara), che ha provveduto anche alla scelta dell'aggiudicatario;

nonostante l'offerta prescelta fosse oltre la soglia di anomalia, l'Amministrazione comunale non ha proceduto all'accertamento della congruità dell'offerta, in violazione degli artt. 86, 87 ed 88 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

la società risultata aggiudicataria non ha compiutamente dimostrato la propria capacità tecnica in ordine al complesso dei servizi richiesti dal bando;

benché il Comune fosse stato informato di tali violazioni e di tali carenze da parte di altra società concorrente, non soltanto ha proceduto ugualmente all'aggiudicazione ma non ha neppure esercitato, benché richiesta, la facoltà di autotutela;

può, quindi, sostenersi a giudizio dell'interrogante che l'aggiudicazione è intervenuta quantomeno in duplice violazione di legge e che pertanto sia illegittima; e ciò indipendentemente dalla mancata statuizione sul punto da parte dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 885 del 18 maggio 2011 TAR Brescia) che ha deciso sulla sola carenza di interesse,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover prendere iniziative di propria competenza volte a verificare come mai il Comune di Albino, benché a conoscenza delle violazioni di legge e dei limiti tecnici dell'aggiudicataria, a fronte dei principi di pubblico interesse, di trasparenza e di legittimità dell'azione amministrativa in generale, non abbia ritenuto, in ossequio a tali principi, di rinnovare la gara e l'aggiudicazione stessa onde ricondurre il procedimento viziato entro i canoni previsti dalla legge.