Atto n. 4-06356

Pubblicato il 30 novembre 2011
Seduta n. 640

SPADONI URBANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della giustizia e degli affari esteri. -

Premesso che:

l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo del farmaco "EllaOne" e con questo ne ha autorizzato la commercializzazione in Italia;

la collocazione di detta pillola, anche in considerazione del fatto che la sua prescrizione ne condiziona l'assunzione all'esisto negativo del test di gravidanza, dovrebbe essere, a giudizio dell'interrogante, tra gli anticoncezionali;

la sentenza C-34/10 della Corte europea di Strasburgo del 18 ottobre 2011 ha introdotto un elemento nuovo di valutazione, aprendo la strada alla considerazione dell'embrione umano come "soggetto giuridico autonomo" e stabilendo di fatto l'inizio della vita umana nel momento del concepimento;

il Consiglio superiore di sanità non ha ancora fornito il parere in merito al quesito avanzato dal Ministro della salute pro tempore, riguardante l'esclusione di qualsiasi azione post concezionale di EllaOne;

atteso che:

più volte l'interrogante ha richiesto l'introduzione dell'obiezione di coscienza per i farmacisti in relazione alla cosiddetta contraccezione di emergenza (in particolare vi sono stati numerosi incontri con rappresentanti del Governo e sono stati presentati disegni di legge e mozioni ampiamente condivise dal Parlamento);

il "bugiardino" di "EllaOne" indica che si tratterebbe di un farmaco anticoncezionale; la sua possibile azione abortiva, quindi, sarebbe in evidente contrasto anche con la normativa comunitaria sulla correttezza dell'informazione,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo non ritengano necessario esigere dal Consiglio superiore di sanità una valutazione finalmente univoca e chiara sulla natura del farmaco "EllaOne" e, nel caso in cui detta valutazione stabilisse una dubbia natura abortiva, se non ritengano di intraprendere, anche in sede europea, ogni azione utile a indurre gli Stati membri ad uniformarsi alla recente sentenza della Corte di giustizia che, peraltro, conferma il dettato e i principi fondanti della legislazione italiana, nonché ad ottenere il rispetto della normativa comunitaria sulla correttezza dell'informazione;

se contestualmente e in caso di dubbio, visto il proliferare di farmaci "anti-vita", non ritenga di riconoscere ai farmacisti il diritto soggettivo all'obiezione di coscienza in attesa che i numerosi disegni di legge in materia, che giacciono da tempo presso le Commissioni parlamentari competenti, siano esaminati.