Pubblicato il 29 novembre 2011
Seduta n. 638
GARAVAGLIA Mariapia , AMATI , ANTEZZA , ANDRIA , ARMATO , BUBBICO , CERUTI , CHITI , DEL VECCHIO , DONAGGIO , FIORONI , LUSI , MAGISTRELLI , PINOTTI , RUSCONI
Il Senato,
premesso che,
il Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 novembre 2011 ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
la Croce rossa italiana è un ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto;
tale associazione di soccorso, volontaria senza scopo di lucro, è nata il 15 giugno 1864 a Solferino (Mantova) con lo scopo di curare i feriti in tempo di guerra; nel 1882 è stata inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e con il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 e poi con il regio decreto-legge n. 2034, convertito dalla legge n. 3133 del 1928, ha ricevuto il formale riconoscimento;
nel corso degli anni, diversi sono stati gli interventi normativi che hanno interessato tale associazione e, in particolare, il suo aspetto organizzativo;
in particolare, nella legge 20 marzo 1975, n. 70, la CRI veniva classificata come "ente di assistenza generica" e assoggettata alla disciplina degli enti parastatali. Tale definizione, però, subiva una prima modifica con la legge 22 luglio 1975, n. 382, riguardante l'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, e una seconda variazione con la normativa di attuazione della legge n. 382 del 1975 prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
con questo atto la CRI tornava ad essere un ente morale e veniva disposto il trasferimento alle Regioni delle attività sanitarie e assistenziali della C.R.I. in settori di competenza di queste, con l'esclusione delle attività svolte in adempimento al dettato delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni degli organismi della Croce rossa internazionale;
tali indicazioni si concretizzavano con la nascita del Sistema sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, con gli articoli 70 e 71, scorporava i servizi sanitari della Croce rossa, prevedendo sia il riordino dell'associazione sia la possibilità che alcuni dei suoi compiti potessero essere svolti anche da altre associazioni di volontariato; in particolare, era stata stabilita una riorganizzazione su base associativa e volontaristica;
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, l'associazione venne riconosciuta ente privato di interesse pubblico, definizione, questa, non contemplata nell'ordinamento italiano. L'articolo venne, poi, abrogato e venne ristabilito il carattere pubblico dell'ente e la possibilità di approvare uno statuto; il tutto avveniva dopo un lungo periodo, durato 17 anni, di commissariamento dell'ente, con gravi ripercussioni sull'assetto organizzativo ed amministrativo dello stesso ente come risulta anche dalle rilevanti passività nelle gestioni finanziarie e dai numerosi casi di contenzioso, soprattutto da parte del personale appartenente al Corpo militare;
l'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, ripristinava la natura giuridica di ente pubblico;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110 del 1997 fu approvato lo statuto cui seguì un regolamento elettorale;
nel 1998 si giunse alla prima tornata elettorale e si cercò di ripristinare, tra enormi difficoltà (oggetto anche di numerose audizioni parlamentari), una corretta gestione, con particolare attenzione alle questioni di bilancio della Croce rossa italiana;
nell'imminenza di un nuovo esperimento elettorale organizzato nel 2002, si pervenne ad un ennesimo, discusso commissariamento di natura governativa che, in una situazione di grave crisi e di conflitti internazionali, incrementò le disfunzioni organizzative interne e produsse ulteriori "danni" nelle poste di bilancio. Ad una successiva tornata elettorale veniva eletto un nuovo Presidente a cui subentrava, nel 2008, l'attuale commissario che, nominato per 12 mesi, è tuttora in carica, con il compito (previsto dallo schema di decreto legislativo di cui in premessa) di procedere all'approvazione dei bilanci 2010 e 2011, di ridurre il numero delle attuali componenti volontaristiche civili e di approvare un nuovo Statuto provvisorio della CRI;
considerato che:
la Croce rossa italiana ha accompagnato l'intero processo di unificazione dell'Italia; diverse erano, infatti, le celebrazioni nazionali in cui veniva eseguito l'inno della Croce rossa musicato da Ruggero Leoncavallo; nelle scuole elementari, ogni anno, si celebrava la giornata della Croce rossa e si fornivano informazioni agli alunni sui compiti e le finalità e soprattutto sui principi fondamentali propri del "volontario" del CRI; erano occasioni di festa e anche momenti in cui si sottolineava che chi sceglieva di essere volontario sceglieva anche, in qualche misura, di testimoniare la concezione della vita non solo di un giorno ma di tutti i giorni dell'anno e di tutti gli anni di appartenenza alla Croce rossa italiana;
nonostante da allora molte cose siano cambiate, ancora oggi i cittadini sono consapevoli dell'importante ruolo che la Croce rossa italiana svolge sia nel nostro Paese che all'estero e di quanto la sua presenza e la sua attività siano indispensabili in diverse circostanze: la croce rossa in campo bianco è un emblema che appartiene all'umanità;
è indispensabile, dunque, adoperarsi nel medio e nel lungo periodo affinché la Croce rossa italiana si avvicini sempre più alle altre società nazionali del movimento internazionale (ICRC-IFRC), che prevedono due ambiti di impegno: la Croce rossa giovanile e quella adulta, con specializzazioni, in via prioritaria, in attività di soccorso, diritto internazionale umanitario e assistenza sociale nelle emergenze nazionali e internazionali;
è necessario rendere sempre più condivisa la cultura del "volontario" di Croce rossa: una cultura che veda oltre la perfezione tecnica dell'intervento, per essere impostata sui principi e sugli ideali di Croce rossa e sulla conoscenza del movimento internazionale, del suo ruolo e dei suoi compiti. La figura del volontario di Croce rossa deve essere quella di un individuo capace di sintetizzare, in unità d'azione e in conformità ad un codice deontologico e comportamentale, lo spirito di soccorso che da sempre distingue il volontario, con la professionalità e l'umanità, riconoscendo ad ogni uomo pari dignità e pari diritto alla vita; ciò che deve distinguere il volontario della Croce rossa da qualsiasi altro volontario sono i principi fondamentali del movimento internazionale della Croce rossa;
è necessario, inoltre, procedere ad un definitivo approfondimento del problema dell'impiego degli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze armate, costituiti dal Corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie, per assicurare il buon funzionamento dell'intera associazione, tenuto conto che, ogni anno, è necessario intervenire per riportare ordine nelle strutture, serenità operativa e certezza di diritti, senza considerare l'utilizzo di fondi che non provengono dal bilancio del Ministero della difesa (nel presupposto che, come è unica l'associazione, unico è il bilancio). L'ente, poi, ha gli stessi doveri nei confronti del personale militare sia che espleti compiti civili d'istituto sia che faccia parte del contingente a disposizione per gli specifici compiti ausiliari delle Forze armate;
rispetto ad ipotetiche e storiche piante organiche, ricavate da "autorizzazioni" di quantitativi numerici, periodicamente incrementati, forniti dal Ministero della difesa, la previsione contenuta nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011 dell'istituzione di un contingente ad esaurimento (previa ricognizione da parte del Commissario straordinario) non sembra risolvere il problema di fondo, tenuto conto che dette unità di personale espletano, in ogni caso, attività ritenute e/o organizzate come sevizio dell'associazione;
particolare attenzione va riservata al patrimonio "militare" (strutture di pronto intervento, basi logistiche, centri operativi, magazzini, veicoli, eccetera), che fa parte del patrimonio dell'ente, anche se vincolato alle esigenze dei servizi ausiliari delle Forze armate;
inoltre, il nuovo statuto dell'associazione (come i precedenti), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 maggio 2005, n. 97, conferma che il patrimonio dell'ente è unico ed indivisibile ed è destinato all'espletamento dei compiti istituzionali;
la gestione, quindi, dei beni immobiliari e del patrimonio deve perseguire fini umanitari e benèfici e non fini speculativi e finanziari; le eccezioni (rare occasioni), relative al passato, di dismissione di alcuni immobili erano motivate dalla circostanza di un'inidoneità logistica (carenza delle misure essenziali di sicurezza ed inadeguatezza dal punto di vista degli impianti tecnologici) e/o in conseguenza di incompatibilità con lo svolgimento delle attività d'istituto;
tenuto conto che:
l'ambito ordinamentale è estremamente importante per poter disporre degli strumenti necessari a realizzare i fini statutari, e che, fino a quando lo statuto attuale rimarrà in vigore sarà l'unica norma, per il commissario della Croce rossa italiana, da rispettare; le difficoltà applicative non ne possono inficiare la legittimità né consentire alibi. Non è lo stato giuridico di ente pubblico o privato che condiziona la buona gestione; questa è, piuttosto, legata a procedure trasparenti, a correttezza contabile, sia in materia di bilanci sia per quanto riguarda la gestione delle raccolte di fondi, a finanza sana; nemmeno l'ente con personalità giuridica di diritto privato potrebbe sottrarsi alle norme di buona amministrazione;
relativamente all'organizzazione e all'articolazione periferica in Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali è di tutta evidenza che i tre livelli si pongono in posizione paritaria, non subordinati l'uno all'altro, se non per funzioni (chi ha la funzione di controllo, chi operativa); è una sorta di federalismo "solidale", che esige sussidiarietà espressa in maniera formale, non solo dichiarata, perché se c'è sovrapposizione di compiti non si può parlare di federalismo, nel senso che o c'è il centralismo, o c'è il decentramento, ma non c'è il federalismo;
lo schema di decreto legislativo in questione ha, inoltre, riconosciuto personalità giuridica di diritto pubblico ai soli Comitati regionali e ai Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano mentre ai Comitati provinciali e locali personalità giuridica di diritto privato; tale previsione non solo presenta problemi in ordine agli aspetti di bilancio e finanziari in genere e alla gestione dei beni immobiliari e del patrimonio, ma contrasta con i principi ordinamentali di un'organizzazione ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario,
impegna il Governo:
a considerare l'opportunità di procedere al ritiro dello schema del decreto legislativo di riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce Rossa (CRI), già trasmesso alle Camere, per riformularlo in modo più conforme allo spirito e alla lettera dei principi fondamentali del movimento internazionale di Croce rossa;
a tenere in debita considerazione le conclusioni dell'indagine conoscitiva in atto presso la 12 a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, nonché le risultanze degli accertamenti effettuati con ispezioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze.