Atto n. 4-06300

Pubblicato il 29 novembre 2011
Seduta n. 638

ANDRIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2009 è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2010, lo stato di emergenza nelle regioni Puglia e Campania in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria "Pavoncelli" (costruita tra il 1906 ed il 1911), che ha subito nel corso degli anni diversi dissesti a causa degli eventi sismici succedutisi, sì da richiedere opere per una galleria denominata "Pavoncelli-bis";

con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 sono state emanate disposizioni di protezione civile per la nomina del commissario delegato a fronteggiare la situazione di emergenza relativa alla Galleria Pavoncelli, ed in particolare per provvedere alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria alternativa alla Galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore, detta Pavoncelli-bis, prevedendo per l'opera circa 95 milioni di euro oltre gli oneri per la struttura commissariale;

le opere, ubicate in area protetta regionale, devono osservare quanto previsto dall'articolo 164 (rubricato "Disciplina delle acque nelle aree protette") del decreto legislativo n. 152 del 2006, e sono subordinate alla acquisizione delle necessarie valutazioni di impatto ambientale (VIA) e d'incidenza (VI), rientrando in un sito di interesse comunitario (SIC) e in una zona di protezione speciale (ZPS);

le amministrazioni locali, con delibera n. 14 del 27 settembre 2010 della Comunità delle Riserve Sele e Tanagro (Regione Campania, Province di Salerno e Avellino, 41 Comuni, 5 Comunità Montane), hanno valutato tra l'altro che in considerazione della grave crisi economica del Paese e delle particolari condizioni idrogeologiche e sismiche dei siti (che di fatto hanno impedito i lavori della Pavoncelli-bis per oltre un decennio), sia sicuramente meno oneroso e più proficuo utilizzare le somme messe a disposizione per un intervento di ristrutturazione dell'attuale galleria Pavoncelli garantendo nelle more attraverso la fonte idrica della Diga di Conza il fabbisogno della Regione Puglia;

il commissario di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858, senza alcun rispetto delle citate disposizioni (art. 164 del decreto legislativo n. 152 del 2006, VIA e VI per effetto del SIC e ZPS), ha provveduto ad indire un bando di gara d'appalto per le "Opere di completamento della Galleria alternativa alla Galleria Pavoncelli dell'acquedotto Sele-Calore detta Pavoncelli-bis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 giugno 2011;

per effetto di questo ultimo procedimento di gara è in corso un contenzioso con la Società italiana per condotte d'acqua SpA, che vantava presunti diritti rivenienti dal precedente bando di gara, di cui era risultata aggiudicataria;

il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione del bando di gara d'appalto bandito con i poteri commissariali, determinando un conflitto culminato con un lodo arbitrale;

il lodo arbitrale, depositato nell'aprile 2011, ha riconosciuto alle società Condotte, DEC e Faver 38,3 milioni di euro; sono stati inoltre liquidati 3 milioni di euro tra spese legali e consulenze;

l'Avvocatura dello Stato ha impugnato il lodo con una memoria di oltre 190 pagine, nella quale si chiede tra l'altro di sospenderne l'esecutività, in quanto ritiene che i compensi pretesi dai tre arbitri - che si sono autoliquidati una parcella di 1.978.000 euro - debbano essere drasticamente ridotti in quanto non congruenti con la normativa vigente;

in tale contesto l'opera - inopportuna e ad alto rischio per le delicate condizioni idrogeologiche e sismiche dei siti che già in passato hanno mostrato gravi segni di dissesto a seguito dell'inizio dei lavori della stessa opera - a tutt'oggi, anche a causa dei contenziosi, comporterebbe una spesa da parte della pubblica amministrazione di circa 40 milioni di euro, senza in alcun modo produrre effetti di utilità pubblica;

le azioni malamente intraprese dal commissario hanno di fatto sortito l'effetto contrario di aumento della spesa pubblica e l'inefficacia nell'azione stabilita con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010 per disciplinare l'acquisizione di pareri e nulla-osta, non avendo ottemperato alle disposizioni vigenti (art. 164 del decreto legislativo n. 152 del 2006, VIA e VI per effetto del SIC e ZPS);

considerato che le realtà locali del Salernitano e dell'Avellinese, con in testa le principali istituzioni, ritengono l'opera inutile e dannosa e motivatamente propongono, in un periodo di risorse economiche scarse, di destinare le risorse stanziate al risanamento delle condotte dell'Acquedotto pugliese - che secondo alcune stime perde oltre il 40 per cento dell'acqua portata - delineando inoltre, come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, un corretto bilancio idrico complessivo tra il fabbisogno, i prelievi possibili e la risorsa idrica disponibile, ed un piano per un più corretto e produttivo uso della risorsa idrica nel territorio campano al fine di garantire la vita degli ecosistemi dei fiumi Sele e Calore ed assicurare l'approvvigionamento idropotabile al comprensorio Salernitano ed Irpino-Sannita, che ormai da decenni soffre a causa delle cicliche crisi idriche e delle carenze di gestione di un patrimonio socio-economico di rilevanza strategica per la regione Campania,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle circostanze menzionate in premessa, e quali iniziative intendano assumere alla luce dell'incombente spreco di denaro pubblico senza che nulla sia stato fatto;

se non valutino opportuno richiedere una verifica dettagliata sulla possibilità di ripristinare la galleria esistente, non solo a causa degli aspetti strutturali connessi all'opera ma anche per gli aspetti correlati all'interruzione delle fluenze al suo interno;

se non ritengano necessario superare la fase commissariale e proporre, con la massima urgenza, la revoca delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, a causa della palese incompetenza della struttura commissariale, che ha causato il contenzioso e il successivo soccombente arbitrato, e non ha ottemperato alle disposizioni vigenti relative all'acquisizione di pareri e nulla-osta, con il rischio di far incorrere lo Stato italiano in una ennesima infrazione comunitaria;

nel superamento della fase commissariale, se non ritengano opportuno attivare la stipula dell'accordo di programma tra le regioni Campania e Puglia, nel rispetto delle previsioni del piano di gestione acque redatto dal Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino nazionale dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno, integrato con le regioni Basilicata e Calabria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia n. 55 dell'8 Marzo 2010.