Pubblicato il 11 novembre 2011, nella seduta n. 636
LEDDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
i militari della Guardia di finanza, nucleo operante nelle province di Bari e Barletta, Andria e Trani, stanno svolgendo da un anno una serie di indagini e accertamenti di carattere tributario sul territorio di tali province;
l'attività di verifica è partita da una segnalazione del compartimento dogane basata sulla paventata mancanza dei requisiti da parte di uno spedizioniere-depositario doganale (ai sensi art. 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993), questione poi superata in quanto lo stesso, a seguito di ricorso motivato, ha ottenuto la conferma dello status di depositario doganale con decreto ministeriale;
le verifiche sono motivate dal fatto che i depositi doganali gestiti ai sensi dell'art. 50-bis, sembrerebbero "virtuali" in quanto ad avviso degli accertatori la merce non stazionerebbe per un tempo congruo (e non sembra chiara la definizione del tempo "congruo") nei depositi autorizzati, ma verrebbe consegnata direttamente all'operatore commerciale. La questione è connessa al fatto che colui che estrae dal deposito Iva (operatore commerciale) la merce proveniente da un Paese straniero, appartenente o meno all'Unione europea, nulla ha a che fare con il depositario doganale che si presume abbia tutte le autorizzazioni doganali e tributarie, sia perché opera a contatto con gli organi di controllo (Guardia di finanza o Agenzia delle dogane) sia per l'ubicazione, di solito nei pressi del porto, sia per i controlli formali e sostanziali a cui vengono sottoposti quotidianamente le merci estratte;
al riguardo la legge nulla prevede circa il tempo necessario al transito doganale, ma regolamenta la presa in carico, l'effettivo transito e la conseguente estrazione dal deposito Iva con autofattura ai sensi dell'art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
a ciò conseguirebbe che nulla può l'operatore commerciale ai fini di un eventuale controllo sugli stessi operatori doganali e che in merito al tempo necessario per l'estrazione dal deposito Iva, dipendendo questo unicamente dall'organizzazione e dai mezzi posti in essere. A ciò consegue che l'operatore commerciale spesso non può che attendere un tempo che per congruità e regolamentazione non è nelle sue disponibilità operative;
tale situazione di incertezza fa sì che il disappunto cresca tra gli operatori economici locali (imprenditori tessili e calzaturieri) in quanto nella convinzione di aver correttamente operato dal punto di vista fiscale, si vedono ora sottoposti ad accertamenti fiscali e tributari che mediamente non durano meno di tre mesi, in un momento economico e sociale provvido solo di austeri presagi;
poiché la questione esposta coinvolge oltre 900 aziende con oltre 2.000 dipendenti compreso l'indotto e visto che per le aziende che hanno concluso l'iter ispettivo si aprirà, nell'ambiguità dell'interpretazione normativa, il nuovo procedimento di recupero messo in atto dall'asse tra Agenzia delle entrate ad Equitalia che prevede il pegno di beni mobili o l'ipoteca sugli immobili anche in presenza di contenzioso presso le commissioni tributarie adite,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda attuare per dare certezza operativa alle imprese che si trovano in questa delicata situazione.