Atto n. 4-06109

Pubblicato il 18 ottobre 2011
Seduta n. 626

FLERES - Ai Ministri della giustizia, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 30 del 16 aprile 2004, veniva bandito un concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo di educatore, area C, posizione economica C1, indetto con provvedimento del Direttore generale il 21 novembre 2003;

a dicembre 2008 è stata pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, la graduatoria del concorso;

l'Amministrazione penitenziaria tra il mese di maggio 2009 e il mese di aprile 2010 ha convocato in servizio quanti decretati vincitori dello stesso;

a seguito delle rinunce pervenute dopo la prima chiamata (maggio 2009) l'Amministrazione penitenziaria, nell'immettere in ruolo i restanti vincitori, ha contestualmente proceduto all'assunzione degli idonei fino al quel momento collocatisi utilmente in graduatoria (aprile 2010) in fatto ed in diritto scorrendo quest'ultima alla posizione n. 413;

a seguito di ulteriori rinunce determinatesi, sono stati assunti in totale solo 353 educatori a fronte dei 397 posti banditi a concorso;

l'Amministrazione penitenziaria, in data 24 maggio 2010, esprimendo la propria volontà di procedere all'assunzione dei 44 idonei collocati in graduatoria, li ha invitati a redigere un elenco contenente, in ordine di preferenza, le sedi rimaste vacanti dalle rinunce, al fine di ricoprire le unità di posti originariamente bandite;

i 44 interessati ad oggi non hanno più saputo nulla circa la loro immissione in servizio, impedita dal coordinato disposto degli articoli 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, recante vincoli di riduzione delle piante organiche e malgrado la legge statale n. 199 del 2010 sull'esecuzione presso il domicilio delle pene, il cui articolo 5 sembra sollevare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) dalle predette riduzioni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 ha decretato lo stato di emergenza per le carceri, recentemente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011, al fine di arginare quella che tuttora si palesa come una vera e propria crisi del sistema penitenziario;

questi dati dimostrano, a piante organiche vigenti ed invariate rispetto al 2003, anno in cui venne indetto il concorso, come il DAP debba necessariamente essere messo nelle condizioni di procedere alle assunzioni del personale che lo ha vinto e, nello specifico, dei 44 educatori;

con la comunicazione inviata in data 24 maggio 2010 dal DAP ai 44 educatori collocatisi utilmente in graduatoria, l'amministrazione ha posto in essere - in ragione di pieno diritto - atti procedurali di particolare rilievo: 1) il cosiddetto "scorrimento della graduatoria" dalla posizione n. 414 alla posizione n. 463; 2) il contestuale avvio delle relative assunzioni con il primo atto logico e necessario a tal fine e, cioè, la scelta della sede da parte dei candidati per il tramite dell'elenco che costoro hanno restituito entro 5 giorni dal ricevimento della missiva, pena, in caso contrario, essere considerati rinunciatari all'assunzione medesima;

i 44 idonei/vincitori del concorso in esame, per tali motivi, vantano un vero e proprio diritto all'assunzione come, peraltro, recentemente confermato in sentenze amministrative che hanno statuito su fattispecie analoghe (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 490/2010);

i presupposti per la loro assunzione sono maturati abbondantemente prima del vigente blocco stabilito dall'art. 2, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 194 del 2009 a partire dal 30 giugno 2010, più precisamente: in data antecedente al 12 aprile 2010 (giorno delle ultime immissioni in servizio - fino alla posizione n. 413 della graduatoria - delle programmate unità di personale a completamento degli originari 397 posti banditi che, di fatto, per le ulteriori successive 44 rinunce sono rimasti in quota parte, scoperti); per quanto riguarda la concessione della deroga al previgente blocco delle assunzioni voluto dall'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e per l'asseverazione degli uffici competenti in riferimento alla parte economica. L'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata a completare la copertura delle 397 unità più volte citate e i 44 educatori, non ancora in servizio, sono numericamente ricompresi nella predetta autorizzazione. Se, difatti, le 44 rinunce non fossero intervenute i relativi vincitori sarebbero già in servizio a far data proprio dal 12 aprile 2010;

l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 112 del 2009, nel determinare il secondo blocco delle assunzioni a far parte dal 30 giugno 2010, si riferisce alle assunzioni ancora da programmare e, non di certo, a quelle in itinere comprese quelle dei 44 educatori in riferimento, oggi di fatto, sospese,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente affinché sia effettuata l'immissione in ruolo e la conseguente presa di servizio dei 44 educatori penitenziari vincitori del concorso per esame a 397 posti nel profilo professionale di educatore, area C, indetto con PDG il 21 novembre 2003;

quali siano stati gli strumenti ordinamentali utilizzati dal DAP affinché la mancata riduzione delle piante organiche, voluta dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, è richiesta alle amministrazioni statali per poter effettuare nuove assunzioni di personale, non inficiasse le assunzioni avvenute il 12 aprile 2010, data in cui (12 aprile 2010) vigeva già il blocco predetto;

perché detti strumenti, che hanno permesso le assunzioni del 12 aprile 2010, non siano stati adoperati per condurre a compimento le assunzioni dei 44 educatori contattati con apposita missiva da parte dell'Amministrazione penitenziaria il 24 maggio 2010, ovvero poco più di trenta giorni dopo le precedenti immissioni in servizio e comunque prima che operasse il secondo blocco delle assunzioni stabilite con il citato decreto-legge n. 194 del 2010;

se sia stato rappresentato, in forma scritta, agli altri organi necessariamente coinvolti nella procedura di assunzione che i 44 educatori in riferimento non appartengono ad un gruppo di assunzioni da effettuarsi ex novo, bensì ad assunzioni già autorizzate e debitamente asseverate per quella che era la copertura economica;

se i fondi già stanziati per la totale copertura dei 397 posti banditi a concorso si trovino ancora nella disponibilità dell'amministrazione che deve procedere al completamento delle assunzioni dei 44 educatori in riferimento e, eventualmente, in quale altro capitolo di bilancio siano transitati;

quali dispositivi dovranno essere utilizzati, qualora tali fondi siano ancora nelle disponibilità del DAP, per favorire la loro permanenza in tale stato affinché questi possano essere immediatamente adoperabili per effettuare le 44 assunzioni;

perché l'amministrazione, pur sapendo di incappare nei blocchi previsti dalle leggi vigenti, non abbia proceduto a completare e definire le assunzioni dei 44 educatori in oggetto prima del 30 giugno 2010, scegliendo, quindi, una tempistica diversa volta a superare il divieto posto dal decreto-legge n. 194 del 2009;

quale tipo di soluzione si prospetterebbe per poter assumere i 44 educatori in caso di mancata concessione della deroga suddetta;

quali siano le motivazioni che hanno spinto il DAP a bandire un interpello nazionale per la scelta di una nuova sede di servizio per il profilo di educatore precludendo la possibilità di assegnazione di nuova destinazione agli ultimi 44 educatori non assunti e ai successivi;

quale sia la motivazione per cui il DAP ha deciso, e potuto, stabilizzare i 50 educatori reclutati tramite concorso a tempo determinato e ha disatteso invece l'assunzione dei 44 educatori in oggetto.