Atto n. 4-05870

Pubblicato il 15 settembre 2011
Seduta n. 604

RANUCCI , DELLA SETA , FERRANTE , PASSONI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i beni e le attività culturali. -

Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istituisce, nella regione Lazio in provincia di Latina, l'ente Parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività compatibili;

il consiglio regionale del Lazio ha di recente approvato, a maggioranza, la legge regionale n. 10 del 2011 (Piano casa), con la quale si apportano modifiche sostanziali alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia), e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);

il legislatore regionale ha previsto, nell'ambito di applicazione, la possibilità di attuazione del piano e quindi la realizzazione di interventi di ampliamento, cambio di destinazione d'uso, sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione con premio di cubatura, nelle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto, nonché nelle zone B in regime di salvaguardia delle aree naturali protette; inoltre ha previsto che il Piano casa si applichi anche nelle zone agricole, come prevede l'art. 1 della citata legge regionale n. 10 del 2011;

la legge regionale contiene numerose disposizioni in materia di trasformazione del territorio applicabili alle aree sottoposte a vincolo paesistico, nonché plurime deroghe alle disposizioni di tutela contenute nei piani territoriali paesistici (PTP) e nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR), per tramite della modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), costituenti la disciplina di salvaguardia del parco nazionale del Circeo;

in deroga agli strumenti urbanistici, la legge consente interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali (come ad esempio garagee locali di servizio) con tetti di volume differenti a seconda della destinazione d'uso degli edifici e della localizzazione degli stessi. Tali interventi sono peraltro cumulabili con gli ampliamenti, nel caso in cui riguardino tipologie residenziali unifamiliari e plurifamiliari a schiera;

considerato che:

la costante giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce espressamente la competenza in tema di tutela dell'ambiente in via esclusiva allo Stato, con la conseguenza di rendere inammissibili, al di fuori di leggi quadro, iniziative delle Regioni tese a regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia;

le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2011, con particolare riferimento agli interventi di ampliamento, ristrutturazione, sostituzione edilizia degli edifici, nonché le procedure per la definizione delle domande di sanatoria edilizia, non possono trovare applicazione all'interno del parco nazionale del Circeo visto che al legislatore regionale risulta assolutamente preclusa la possibilità di modificare la legislazione nazionale in materia di aree protette per quanto concerne principalmente il parco nazionale del Circeo;

questo territorio è già abbondantemente compromesso da un'antropizzazione che procede costantemente senza alcun rispetto per le norme vigenti e, allo stato attuale, risulta che gli abusi edilizi formalmente registrati, ad esempio nel comune di Sabaudia, sono circa 2.600 di cui gran parte all'interno del Parco,

si chiede di sapere:

quali iniziative, anche di carattere legislativo, il Governo intenda adottare per rendere esplicita la non applicabilità delle disposizioni relative al Piano casa all'interno dei parchi nazionali, in considerazione della scarsa chiarezza, sul punto, di alcune normative regionali, come la richiamata legge n. 10 del 2011 della Regione Lazio;

quali attività di verifica e controllo intenda attivare nei confronti della Regione Lazio, tenuto conto della gravità dovuta al persistere e al dilagare di abusi edilizi nell'area del parco nazionale del Circeo e in comuni limitrofi, onde evitare che si scateni una nuova corsa alla cementificazione;

quali ulteriori iniziative urgenti intenda adottare nei confronti della Regione Lazio al fine di evitare la possibilità, attraverso la legge regionale n. 10, di estendere la cementificazione del territorio laziale sottraendo aree, anche pregiate, al territorio e distruggendo il paesaggio anche in aree protette.