Atto n. 4-05723

Pubblicato il 28 luglio 2011
Seduta n. 590

THALER AUSSERHOFER - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. -

Premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ha rafforzato le cause di incompatibilità dei giudici tributari;

in base alle novità introdotte dalla manovra economica tutti i professionisti iscritti agli albi vengono categoricamente esclusi dalle Commissioni tributarie con grave perdita delle professionalità giuridiche ed economiche necessarie per decidere, con equilibrio, competenza ed imparzialità, delicate e complesse questioni fiscali;

considerato che entreranno a far parte delle Commissioni tributarie, oltre ai magistrati contabili, anche gli avvocati di Stato a cui è affidata la difesa dell'Agenzia delle entrate, gli ispettori tributari del fisco che sono alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze e altri soggetti per i quali è evidente il conflitto di interessi;

considerato altresì che:

le nuove cause di incompatibilità determineranno uno svuotamento delle Commissioni tributarie entro la fine dell'anno con conseguente paralisi della giustizia tributaria, che non durerà meno di un anno e mezzo cioè fino al completamento delle procedure concorsuali che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria dovrà avviare per la copertura dei posti vacanti;

dato che la paralisi delle Commissioni tributarie coincide con l'entrata in vigore, a partire dal 1° ottobre 2011, delle norme sugli accertamenti esecutivi, le quali comportano l'obbligo delle Commissioni tributarie di decidere sulle istanze di sospensiva relative a tutti gli atti entro 180 giorni, si evince come l'impianto normativo dell'articolo 39 del citato decreto-legge sia in contrasto con il diritto di difesa del contribuente data la prevedibile impossibilità di vedere trattata l'istanza di sospensione nel termine previsto di 180 giorni,

si chiede di sapere se, in considerazione del danno che deriverebbe al contribuente dal fatto di essere giudicato da un organo che potrebbe non rispettare i principi di autonomia ed imparzialità, non si ritenga opportuna l'abrogazione dell'art. 39 del decreto-legge n. 98 del 2011 rinviando la riforma seria ed organica del processo tributario nell'ambito della più generale riforma fiscale.