Pubblicato il 21 luglio 2011
Seduta n. 585
BAIO , SANTINI , RIZZI , GARAVAGLIA Mariapia , SERRA , THALER AUSSERHOFER , ANDRIA , ANTEZZA , CECCANTI , CHIAROMONTE , DEL VECCHIO , DE SENA , GERMONTANI , INCOSTANTE , MAGISTRELLI , MARITATI , ROSSI Paolo - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede che a decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei medicinali equivalenti collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi dell'Unione europea (UE), fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche;
l'articolo sopra citato prevede, inoltre, che la dispensazione da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso;
in data 8 aprile 2011 l'AIFA ha pubblicato l'elenco dei farmaci compresi nella lista di trasparenza AIFA di febbraio 2011 con i relativi prezzi di riferimento, che sono stati ridotti sulla base dal confronto con i prezzi vigenti in altri Paesi europei;
dall'elenco di cui sopra risulta una riduzione dei prezzi di circa 4.200 farmaci equivalenti di classe A, in una forbice che oscilla tra il 10 per cento e il 40 per cento, con decorrenza 15 aprile 2011;
considerato che:
sono inclusi nella fascia A sia medicinali impiegati per patologie acute, cioè affezioni a rapida evoluzione, sia farmaci che risultano indispensabili per il trattamento di patologie croniche ed invalidanti che esigono terapie sine die vitali di lunga durata;
il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, individua le malattie croniche e invalidanti che hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza;
in applicazione delle previsioni di cui alla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), il paziente, pur se affetto da patologie croniche e/o invalidanti, riceve il rimborso da parte del SSN dell'intero prezzo del farmaco, solo se trattasi di un medicinale cosiddetto equivalente e solo se le aziende produttrici abbiano allineato i prezzi agli importi deliberati dall'AIFA;
per ovviare a questo aggravio di costi posti a carico dei cittadini, alcune Regioni hanno previsto, nelle more dell'adeguamento dei prezzi da parte delle case farmaceutiche produttrici, che il rimborso del sovrapprezzo sia posto a carico del servizio sanitario regionale, ma si tratta di misure eccezionali applicate solo per brevi periodi di tempo;
a dimostrazione di quanto sopra esposto si riporta l'episodio di una ragazza di 25 anni, residente in Lombardia, affetta dalla nascita da ipoplasia del corpo calloso nonché da epilessia e invalida al 100 per cento, che da qualche giorno è costretta a pagare 1,76 euro per l'acquisto del farmaco antiepilettico Tegretol;
il caso segnalato è rappresentativo delle situazioni in cui attualmente versano molti cittadini affetti da patologie croniche e/o invalidanti;
la legge di stabilità per l'anno 2011, quindi, sembra aver introdotto una misura che, soprattutto per i pazienti affetti da malattie croniche e/o invalidanti, rischia di tradursi nel tempo in costi di importo significativo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che il pagamento della differenza tra il prezzo stabilito dalle case farmaceutiche o tra quello del farmaco coperto da brevetto e l'importo del rimborso riconosciuto dal SSN, soprattutto per i pazienti affetti da patologie croniche o invalidanti, essendo per loro farmaci vitali, sia in contrasto con il dovere dello Stato di tutelare il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
quali misure di competenza abbia adottato o intenda adottare per verificare l'allineamento ai prezzi deliberati dall'AIFA da parte delle aziende produttrici;
quali misure di controllo abbia adottato o intenda adottare per scongiurare il rischio che alcune aziende farmaceutiche non procedano all'allineamento dei prezzi dei farmaci agli importi deliberati dall'AIFA.