Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05604
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Atto n. 4-05604
Pubblicato il 14 luglio 2011, nella seduta n. 581
CASTRO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico. -
Premesso che:
le maschere di protezione respiratoria (anche dette facciali filtranti) sono dei dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui impiego è diffuso nelle strutture sanitarie per prevenire il contagio del personale medico e paramedico da agenti infettivi, e rappresentano un mezzo importante di protezione: il loro utilizzo è infatti disciplinato, oltre che a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche dalla normativa comunitaria;
in particolare, il Comitato europeo di normazione (CEN), ente che ha quale scopo quello di armonizzare e produrre norme tecniche a livello europeo, ha stabilito, in applicazione della "Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale", i requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti con la norma armonizzata EN149 (cosiddetti FFP2 e FFP3);
è unanimemente riconosciuta a livello internazionale (innanzitutto dall'OMS) l'idoneità dei respiratori conformi alla norma EN149 (e certificati in terza categoria ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale") a proteggere dai rischi del contagio da agenti biologici aerodispersi, in quanto pienamente rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza necessari;
oltre a quanto espresso dall'OMS e ripreso anche da allegati di alcune leggi nazionali (per esempio in materia di SARS), il gruppo di lavoro dispositivi di protezione delle vie respiratorie della Commissione sicurezza dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI) si è più volte pronunciato nel ritenere che i facciali filtranti rispondenti alla norma EN149 siano adeguati a fornire protezione anche contro agenti biologici;
considerato inoltre che:
l'ex Istituto superiore per la sicurezza sui luoghi di lavoro (ISPESL), oggi Settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL, i cui rappresentanti siedono anche nel citato gruppo di lavoro UNI, ha approvato una serie di linee guida sulla prevenzione del contagio da agenti biologici affermando che i DPI delle vie respiratorie contro agenti biologici debbano avere una specifica marcatura così descritta: "certificazione CE di Tipo emessa dall'Organismo notificato che (…) attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE", escludendo quindi i facciali filtranti certificati EN149;
più di recente, è stato confermato detto approccio con l'elaborazione da parte del Settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL di un documento tecnico relativo ai "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del decreto legislativo 81/208 e s.m.i.", diffuso per diverse settimane tramite il sito Internet dell'INAIL, in cui appunto si indicano i requisiti che tali dispositivi devono avere affinché ne sia garantita l'efficacia, escludendo nuovamente i facciali filtranti certificati EN149;
non si comprende la ragione della mancata menzione in tali documenti dei respiratori certificati ai sensi della norma europea EN149, trattandosi di un orientamento del tutto in controtendenza rispetto all'unanime orientamento internazionale e, in diverse occasioni, anche nazionale: ad esempio, lo stesso ex ISPESL, nelle "Linee Guida per la protezione dell'influenza aviaria", aveva ritenuto idonei i facciali filtranti certificati secondo la norma EN149 alla protezione nei confronti del rischio di contagio;
la mancata menzione dei respiratori certificati in tutte le linee guida di riferimento influenza in maniera irreversibile le scelte di acquisto delle aziende sanitarie le quali, vedendo menzionato soltanto il dispositivo dotato di "certificazione CE per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della direttiva 54/2000 CE", optano inevitabilmente per tale dispositivo;
inoltre, tale conseguenza crea anche un aggravio economico ai danni delle stesse aziende sanitarie in quanto il dispositivo dotato di certificazione CE per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della direttiva 54/2000 è prodotto da una sola azienda che, operando in regime di monopolio, di fatto pratica dei prezzi superiori a quelli che vorrebbero offerti, in un contesto di gara, dagli altri produttori di respiratori certificati ai sensi della norma europea EN149,
si chiede di sapere se e quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché siano riviste le linee guida del settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL (ex ISPESL) che non considerano anche i facciali filtranti che abbiano ottenuto una certificazione CE di tipo sulla base della norma armonizzata EN149 come idonei alla protezione da agenti biologici, vista la loro piena rispondenza ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza necessari ed anche in considerazione del forte orientamento che, come specificato in premessa, dette linee guida rappresentano per le aziende sanitarie, attualmente chiamate a sostenere maggiori costi, proprio in un momento in cui il Governo è impegnato nel contenimento della spesa pubblica, e soprattutto di quella sanitaria.