Pubblicato il 13 febbraio 2003
Seduta n. 333
DATO, BATTAFARANO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
il decreto legislativo n. 18/99, emanato in occasione della liberalizzazione negli aeroporti, quale strumento di recepimento e regolazione della Direttiva Comunitaria sulla materia, contiene, specificatamente all'articolo 14, indispensabili clausole di salvaguardia sociale nel mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani, in assenza delle quali il sistema sarebbe esposto a permanenti tensioni sociali in conseguenza di crisi occupazionali;
l'Unione Europea, ritenendo gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 18/99 limitativi della libera concorrenza, ha presentato ricorso contro il Governo italiano (numero di Causa C-450/02, notificato in data 14 gennaio 2003) ed i termini ultimi per la presentazione del controricorso verranno a cadere il 14 febbraio 2003;
sussistono numerosi qualificati argomenti e precedenti per sostenere la complessiva validità della norma dal punto di vista del diritto comunitario: l'articolo 18 della Direttiva ha difatti previsto che ”fatta salva l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente”; il decreto legislativo n.18/99 ha recepito specificandola questo tipo di indicazione;
esiste la necessità, anche per motivi legati alla sicurezza, di non avere un alto turn-over tra gli occupati;
tra i rilievi mossi dalla causa in atto a livello europeo non si tiene conto di quanto già intervenuto negli anni dal 1999 ad oggi: la presenza del decreto legislativo non ha impedito difatti la liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani, ma ha solo tutelato l’occupazione e i diritti acquisiti dai lavoratori che sono passati dall’azienda cedente all’azienda subentrante;
nel mese di gennaio nei due principali aeroporti italiani, in relazione al passaggio di attività tra SEA Handling ed ATA ( sull’aeroporto di Malpensa) e tra AdR ed Alitalia Airport Service ( aeroporto di Fiumicino), le due aziende subentranti si sono opposte alla richiesta da parte delle aziende cedenti di passaggio di lavoratori sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 18/99, art.14;
sulla base di detto rifiuto, SEA Handling ha attivato la procedura 223 /91, indicando in 64 gli esuberi derivanti dalla perdita dei servizi di assistenza a terra passati ad ATA e tale procedura potrebbe essere la prima di una serie di richieste d’esubero non solo alla SEA Handling, ma nell’insieme delle attività così come risultano da quelle definite negli allegati A e B della Direttiva 96/67/CE, interamente recepita dal decreto legislativo n. 18/99;
sono state avviate nei due principali scali italiani manifestazioni delle organizzazioni sindacali che hanno immediatamente mobilitato i lavoratori ed indetto scioperi a difesa dell’occupazione;
è possibile prevedere un inasprimento del conflitto sindacale con le ampie ricadute per l’insieme dell’economia del Paese;
è da ritenere imminente l’aggravarsi dello scenario internazionale con il probabile conflitto in Iraq, che conseguentemente e immediatamente determinerà ricadute sul settore del trasporto aereo e quindi delle attività di servizi di assistenza a terra,
si chiede di sapere se il Governo italiano non intenda procedere tempestivamente, se non lo avesse già fatto, alla presentazione del controricorso, in modo da tutelare nel contempo sia i diritti economici e normativi dei lavoratori, sia il processo di liberalizzazione in corso.