Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01093
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Atto n. 4-01093
Pubblicato il 13 dicembre 2001
Seduta n. 92
DE PETRIS, MURINEDDU, MALENTACCHI, VICINI, PIATTI. - Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. -
Premesso che:
con decreto ministeriale n. 725 (Prot.113496-ex Divisione VIII Enti Pubblici – Mipaf) del 27 novembre 2001 è stata disposta la sostituzione del Commissario Straordinario dell’Istituto Sperimentale per le Patologie Vegetali di Roma, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ed oggetto del riordino di cui al decreto legislativo n. 454/99; il revocato Commissario Straordinario, con decennale esperienza di gestione di Enti pubblici – nominato con decreto ministeriale n. 684 (Prot.110861-Divisione VIII Enti Pubblici – Mipaf) del 26 febbraio 2001 – nel rispetto della legge, stava svolgendo con competenza e professionalità le funzioni attribuitegli, in un clima di generale – e documentato – apprezzamento, senza che fosse possibile muovere alcun rilievo; lo stesso provvedimento ha disposto la nomina del nuovo commissario straordinario, individuato nella persona del dottor Cristiano Carocci; risulta del tutto illegittima la sostituzione operata dal Ministro, anche alla luce della recentissima giurisprudenza, ed in particolare, da ultima, l’ordinanza del TAR del Lazio dello scorso 5 dicembre 2001 con la quale è stata disposta la sospensione di un provvedimento di sostituzione commissariale, afferente ad un Istituto similare a quello di cui si discorre, e che recava la firma del Ministro delle politiche agricole e forestali; è in corso di approvazione la riforma degli Istituti di sperimentazione agraria, come disposto dal richiamato decreto legislativo n. 454/99, come chiaramente risulta dall’avvio della fase di concerto interministeriale finalizzata alla approvazione dello Statuto e dai Regolamenti del nuovo Ente unico; la discrezionalità amministrativa, anche quella esercitata dal Ministro, trova limiti invalicabili nei principi costituzionali di buon andamento della Pubblica amministrazione e di imparzialità, come ormai da decenni, pacificamente, sostengono all’unisono dottrina e giurisprudenza; la revoca dell’incarico deve fondarsi su elementi oggettivi, strettamente connessi alle esigenze di funzionalità dell’Ente. Viceversa si sgancerebbe l’attività amministrativa da qualsivoglia vincolo oggettivo legato al raggiungimento di risultati e alla efficienza e unico requisito sarebbe quello dell’asservimento politico dell’esercente di una pubblica funzione all’Autorità nominante (e revocante), così contravvenendo a regole minimali di moralità pubblica oltrechè di efficienza dell’azione amministrativa; lo stesso dottor Carocci, fra l’altro, subito dopo la nomina a Commissario, è stato nominato anche portavoce del ministro Alemanno, si chiede di sapere se il Ministro delle politiche agricole e forestali non intenda valutare la possibilità di annullamento d’ufficio dell’atto anche in considerazione della succitata Ordinanza del TAR del Lazio del 5 dicembre 2001.