Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05310
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Atto n. 4-05310
Pubblicato il 1 giugno 2011
Seduta n. 560
GIAMBRONE , BELISARIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il turismo. -
Premesso che:
ACI (Automobile club d'Italia) è un ente pubblico associativo, nato nel 1905 come federazione di alcuni Automobile club locali aventi lo scopo di associare gli automobilisti e di organizzare soprattutto manifestazioni sportive, cui nel tempo è stata riconosciuta la natura di ente pubblico e sono stati attribuiti o delegati compiti dallo Stato. ACI svolge importanti funzioni con riguardo all'automobilismo sportivo, in quanto è uno dei primi fondatori di FIA (Fédération internationale de l'automobile), che lo riconosce come l'unica autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico, oltre ad essere federato al CONI, Comitato olimpico nazionale italiano. I tesserati per le attività di agonismo sportivo automobilistico vengono chiamati a prendere parte a un solo organo di ACI, la CSAI (Commissione sportiva automobilistica italiana), alla quale lo statuto ACI attribuisce in via permanente ed esclusiva l'esercizio del potere sportivo;
nel settore dell'automobilismo sportivo esiste una grande varietà di categorie di eventi e di gare. Il regolamento nazionale sportivo subordina lo svolgimento di qualsiasi attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo al rilascio di una licenza da parte della CSAI, rilasciata dagli uffici sportivi presso ciascuno degli ACP (Automobile club provinciali), denominata "licenza di abilitazione alle attività di agonismo sportivo", che, a sua volta, presuppone la necessaria iscrizione ad ACI;
con delibera del 22 novembre 2007 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, nei confronti di ACI per accertare l'esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare, il provvedimento di avvio riguardava: 1) previsioni statutarie e regolamentari riguardanti la partecipazione agli organi di ACI, volte ad escludere i soggetti diretti concorrenti degli ACP dalla partecipazione a tutti gli organi di ACI (ivi compresa la CSAI), e in tal modo dalla definizione delle regole comuni a tutti gli operatori del settore dell'automobilismo sportivo; 2) previsioni regolamentari di carattere tecnico-sportivo, che sembrano stabilire una netta discriminazione fra gli ACP e tutti gli altri soggetti loro diretti concorrenti nelle attività di organizzazione e di promozione di gare, tali da creare per questi ultimi una barriera all'accesso al mercato; 3) l'esclusiva che ACI si è riservata su tutte le attività sportive automobilistiche, e quindi non solo su quelle definibili come attività "agonistica", ovvero finalizzata al riconoscimento dei risultati conseguiti nell'ambito delle sole manifestazioni organizzate allo scopo di formare una classifica di tali risultati diretta al loro riconoscimento a livello nazionale ed internazionale; 4) riserva di attività economiche ad ACI, attraverso cui ACI si è riservata in esclusiva le attività di promozione e sfruttamento economico delle gare di campionato in circuito, affidandole, con una delibera del 2000, alla propria controllata ACI Sport, la cui attività sembra estendersi anche all'organizzazione di gare automobilistiche;
le citate norme statutarie e regolamentari, contenute nello statuto ACI e nel regolamento CSAI, nonché le modalità della loro concreta applicazione da parte degli ACP, secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sembravano finalizzate a mantenere e perpetuare la posizione di preminenza degli ACP quali associati di ACI nel settore dell'organizzazione di eventi sportivi automobilistici, limitando l'accesso al mercato di nuovi operatori e l'espansione di alcuni di quelli in esso già presenti;
i comportamenti di ACI, volti a riservare a sé attività economiche e la competenza su tutto lo sport automobilistico apparivano suscettibili di configurare una fattispecie di abuso della posizione dominante, nei confronti degli altri soggetti attivi nel mercato dell'organizzazione delle gare automobilistiche, ai sensi dell'articolo 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che ACI detiene in virtù del suo ruolo "istituzionale" di unica federazione sportiva automobilistica riconosciuta nell'ordinamento sportivo nazionale;
con riferimento ai predetti profili, in data 5 marzo 2008 ACI ha presentato una serie di impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287 del 1990, per porre fine alle distorsioni rilevate dall'Autorità garante. A seguito della pubblicazione degli impegni presentati da ACI, sono pervenute diverse memorie da parte di soggetti attivi nel settore dell'automobilismo sportivo, tra cui, in particolare, emerge la posizione critica nei confronti degli impegni sostenuta da alcuni soggetti che non si riconoscono nell'ambito della federazione ACI/CSAI. In seguito a ciò, in data 7 e 30 aprile 2009, ACI ha presentato una proposta di modifica agli impegni stessi;
a seguito di quanto riportato in precedenza, nel giugno 2009, con provvedimento n. 19946, l'AGCM deliberava di chiudere il procedimento nei confronti di ACI senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287 del 1990. Tra gli impegni assunti dall'ACI figurava l'istituzione di un regime di convenzione con gli enti e/o associazioni di promozione sportiva al fine di consentire a questi l'organizzazione di manifestazioni automobilistiche, anche di natura agonistica e/o di limitato contenuto agonistico, prevedendo altresì un coinvolgimento di tali soggetti nella determinazione delle relative regole sportive, garantendo, al contempo, livelli di sicurezza adeguati. ACI si impegnava altresì a consentire a tutti i titolari di licenza ACI-CSAI, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri enti o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei loro impianti e strutture, dotati di omologazione CSAI, per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica;
risulta agli interroganti che, ciononostante, gli organi dell'ACI-CSAI abbiano continuato a porre in essere, in diverse regioni d'Italia (Sicilia, Puglia, Piemonte) comportamenti distorsivi della concorrenza derivanti dal ricorso allo strumento del preventivo parere delle federazioni nazionali sportive ai fini del rilascio dell'autorizzazione, da parte degli enti territoriali competenti, per le gare con veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni), assumendo spesso atteggiamenti che rasentano l'intimidazione;
nel caso delle competizioni motoristiche su strada, dunque, il soggetto che provvede effettivamente al rilascio del parere risulta essere proprio ACI-CSAI, nella duplice veste di federazione nazionale e di organizzatore di gare sportive in concorrenza con gli altri soggetti attivi nel settore. L'AGCM, nella segnalazione inviata al Governo e al Parlamento trasmessa il 24 luglio 2008 riferisce che l'Autorità «nel corso dell'istruttoria ha avuto modo di riscontrare numerose denunce, da parte di organizzatori concorrenti di ACI, relative a distorsioni della concorrenza derivanti dall'utilizzo, da parte di ACI, di tale "competenza" [ossia il parere necessario all'autorizzazione] al fine di ostacolare le gare organizzate dagli altri operatori sportivi ed autorizzate dagli enti competenti, in quanto prive del parere richiesto»;
considerato che:
il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del CONI, integrato e modificato dal successivo decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ha introdotto nuovi principi per aumentare il tasso di partecipazione democratica all'interno dell'ordinamento sportivo nazionale ed ha azzerato il precedente riconoscimento ex lege per le federazioni sportive nazionali ed ha istituito il riconoscimento ai fini sportivi, deliberato dal CONI quale unico provvedimento amministrativo valido per ottenere nuovamente la qualifica di federazione sportiva nazionale ed essere riammessa nel CONI;
in osservanza delle disposizioni legislative citate, delle norme dello statuto del CONI e dei principi fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale del CONI, tutte le federazioni sportive, tranne ACI, hanno adeguato i rispettivi statuti federali. ACI non ha mai adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, allo statuto del CONI ed ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale del CONI, sostenendo che in forza del comma 6 dell'articolo 18 del predetto decreto legislativo, come integrato dal successivo comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 15 del 2004, le tre federazioni sportive con personalità giuridica di diritto pubblico (Unione italiana tiro a segno e Aero club d'Italia) non erano tenute ad uniformarsi alla nuova disciplina dell'ordinamento sportivo e che normativamente erano state facoltizzate ad autonormarsi per svolgere l'attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti;
il CONI, non tenendo alcun conto dell'interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 242 del 1999, ha mostrato atteggiamento di implicita condivisione delle pretese di ACI, non sottoponendo mai lo statuto stesso ad esame di conformità e accettando così che ACI permanesse in uno stato d'illegittimità;
la situazione di evidente illegittimità è stata puntualmente riconosciuta e dichiarata dal giudice amministrativo che da tempo ha accolto le tesi sostenute dai tesserati sportivi ACI, i quali erano ricorsi alla tutela giurisdizionale lamentando tra l'altro di non poter costituire gli organi della propria federazione sportiva ACI (Tar Lazio Sez. III-quater sentenza n. 10838/ 2006, resa esecutiva dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6019/2006);
il giudice amministrativo ha rilevato il mancato rispetto di fondamentali principi di democrazia partecipativa: gli atleti ed i tecnici dell'automobilismo sportivo ed i rappresentanti delle scuderie (associazioni senza fine di lucro) non partecipano, nei modi e nelle quote previste dalla legge, alla vita associativa della propria federazione sportiva ACI;
a seguito della sentenza citata sono state adottate modifiche statutarie che tuttavia non hanno aggiornato la composizione degli organi direttivi, continuando così a non consentire la partecipazione dei praticanti lo sport automobilistico,
si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario intervenire al fine di far sì che ACI cessi di continuare ad operare in uno stato di palese illegittimità;
quali misure di competenza, anche di carattere legislativo, si intendano adottare allo scopo di far venir meno i profili anticoncorrenziali descritti e di agevolare uno sviluppo effettivo della concorrenza nel settore dello sport motoristico su strada;
se non si intenda adottare con urgenza ogni iniziativa di propria competenza volta a favorire l'immediato adeguamento dello statuto della federazione sportiva automobilistica ACI alla disciplina specifica, individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI come sancito anche dalla sentenza esecutiva n. 10838/2006 del TAR del Lazio;
se non si ritenga indispensabile assumere, ove persista ancora l'inadempimento da parte dell'Automobile Club d'Italia, ogni iniziativa necessaria al fine di pervenire alla costituzione di una federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico autonoma ed indipendente, capace di rispettare pienamente le caratteristiche richieste dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.