Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05246
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Atto n. 4-05246
Pubblicato il 24 maggio 2011
Seduta n. 557
BELISARIO , GIAMBRONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il turismo. -
Premesso che:
l'ACI (Automobile Club d'Italia) è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, che intende rappresentare e tutelare gli interessi dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo studio dei relativi problemi, anche formulando proposte e pareri su richiesta delle competenti autorità, ed operando affinché siano promossi e adottati gli idonei provvedimenti. L'ente si occupa anche della tutela degli interessi generali dell'automobilismo, attua forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria e assicurativa dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli, collabora all'analisi e allo studio dei problemi relativi allo sviluppo e all'organizzazione della mobilità, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, dell'istruzione ed educazione automobilistica, della gestione (per incarico dello Stato) del Pubblico registro automobilistico e della promozione dello sport automobilistico;
risulta all'interrogante che, con comunicazione del 25 giugno 2010, il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, consigliere Caterina Cittadino, aveva segnalato al Segretario generale dell'ACI la necessità dell'adeguamento statutario dell'ente alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e di conseguente riduzione dei componenti degli organi di direzione. Nella segnalazione predetta si ribadiva che la mancata attuazione delle norme recate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 avrebbe determinato responsabilità erariale, con conseguente nullità degli atti adottati;
il nuovo quadro normativo delineato dal decreto-legge precedentemente citato trovava prima applicazione nel mese di novembre 2010, data di elezioni fissata dalla Statuto ACI per il rinnovo dell'organo di direzione Consiglio Generale;
lo statuto dell'ACI all'articolo 1 stabilisce che l'ente è la federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della federazione fanno inoltre parte enti ed associazioni volontariamente aderenti e all'articolo 6 ne elenca gli organi: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato esecutivo; d) il presidente. Riguardo a quest'ultimo, l'articolo 21 dello statuto stabilisce che è eletto dall'Assemblea (...) (ed) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa col Ministro vigilante. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ACI, dura in carica quattro anni e può essere confermato;
il Presidente dell'ACI, Enrico Gelpi - la cui nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 febbraio 2008 e perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2008 -, in violazione dell'art. 14 dello Statuto ACI, ha omesso di indire le riunioni elettorali dei Comitati regionali degli Automobile club Provinciali per rinnovare il Consiglio Generale che avrebbe dovuto rispecchiare nella composizione la riduzione disposta ai sensi del decreto-legge;
le elezioni per il rinnovo del Consiglio Generale non hanno avuto luogo e i componenti dell'organo di direzione hanno promosso, con propria deliberazione, una modifica statutaria per prorogare surrettiziamente la permanenza in carica di tutti i componenti sino alla scadenza dell'incarico del presidente ACI, prevista per il 2012. L'Assemblea dell'ACI, accogliendo la proposta, il 16 dicembre 2010 ha adottato modifiche statutarie volte a prorogare la permanenza in carica del Consiglio Generale;
con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 23 dicembre 2010, è stata approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'ACI del 16 dicembre 2010 concernente le modifiche degli articoli 6, 13 e 18 dello Statuto dell'Ente;
in particolare l'articolo 6 dello Statuto, così come novellato, dispone che: «Il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo durano in carica per il medesimo quadriennio di validità dell'incarico del Presidente e in ogni caso, anche in sede di prima applicazione della presente disposizione, sino alla conclusione per qualsiasi motivo del mandato del Presidente in carica;
nella propria deliberazione l'Assemblea dell'ACI, al fine di evitare l'applicazione del nuovo quadro normativo ha fatto espresso riferimento all'ordine del giorno n. 9/3638/17, presentato in sede di esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, ed accolto il 28 luglio 2010, con cui si impegnava il Governo ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge in esame, non si applicassero al CONI e alle Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico alle quali avrebbero continuato ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
sulla base di tale atto, arbitrariamente, l'Assemblea dell'ACI ha ritenuto legittimo che gli organi di direzione della Federazione sportiva nazionale ACI - ente quest'ultimo con personalità giuridica di diritto pubblico - venissero sottratti all'applicazione della riduzione numerica in termini di composizione disposta dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, pur non avendo l'ordine del giorno citato alcuna portata normativa;
facendo riferimento al decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di direzione dell'ACI hanno invocato l'applicazione di un provvedimento che in realtà essi stessi non applicano nel momento in cui non assicurano la presenza delle rappresentanze che spettano alle associazioni, società sportive, atleti e tecnici dell'automobilismo sportivo, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo citato, che afferma quanto segue: «Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi»;
in realtà quindi - come emerge tra l'altro anche dai verbali e dalle deliberazioni dell'ACI - la proroga degli organi costituisce esclusivamente un artifizio per eludere le disposizioni di legge contenute nel decreto n. 78 del 2010 più volte citato;
il mancato svolgimento delle elezioni appare un fatto sconcertante, in quanto costituisce un'inaccettabile omissione da parte del Presidente dell'ACI, nonché una violazione sia del principio di democrazia che dovrebbe presiedere ad ogni decisione adottata da un ente pubblico che di norme statutarie a cui l'ordinamento conferisce rango di fonte secondaria;
la situazione descritta è suscettibile di far sorgere dubbi sull'eventualità che l'operazione sia stata portata a termine anche con la partecipazione ed il consenso del rappresentante dell'Amministrazione vigilante, presente in tutti gli organi collegiali dell'ACI;
considerato che:
ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, differisce al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010;
l'intervenuta novella legislativa comunque non incide in alcun modo sulle violazioni commesse nell'arco di vigenza della normativa contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010,
si chiede di sapere:
quali misure si intendano adottare al fine di sollecitare gli organi dell'ACI al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 242 del 1999 che incidono sulla costituzione degli organi dello stesso ente, in virtù delle quali deve essere assicurata la presenza delle categorie sportive riconosciute (associazioni, società sportive, atleti, tecnici) dalla legge e dalle norme dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
se non si intenda prendere in considerazione, anche in relazione alle mancate elezioni di cui si è detto in premessa, lo scioglimento degli organi dell'ACI, con conseguente nomina di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 67 dello Statuto dello stesso ente, considerato che, sulla base di quanto riportato in premessa, sono stati integrati gli estremi richiesti, ovvero «i gravi motivi».