Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02091
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Atto n. 3-02091
Pubblicato il 18 aprile 2011
Seduta n. 542
CECCANTI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
il decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, la cui legge di conversione è all'esame del Senato da alcuni giorni (Atto senato n. 2680), relativo alle prossime consultazioni referendarie, prevede, al comma 2 dell'articolo 1, una modifica all'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, secondo cui «per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore»;
alla data di oggi, tuttavia, il Ministero in indirizzo non ha diffuso alcuna informazione relativa alle modalità operative di applicazione di tale disposizione che rischia di essere meramente propagandistica giacché, com'è noto, le tariffe aeree salgono rapidamente da un giorno all'altro e pertanto i potenziali utenti dell'agevolazione sono obiettivamente indotti a scegliere sin d'ora i voli giacché essa rischia di non compensare la crescita del prezzo intervenuta nel frattempo,
si chiede di sapere quando e come si intendano diffondere tali informazioni in modo da assicurare tempestivamente l'effettiva utilizzabilità della norma.