Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04909
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Atto n. 4-04909
Pubblicato il 31 marzo 2011
Seduta n. 532
SAIA - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
la legge 7 marzo 1986, n. 65, all'articolo 5, comma 5, prevede che sia il Consiglio comunale a decidere sull'armamento della Polizia municipale demandando ad un successivo decreto ministeriale le modalità e la definizione delle dotazioni;
il decreto ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987, all'articolo 20, precisa che gli enti entro 60 giorni devono adeguare i propri strumenti regolamentari alle disposizioni del decreto medesimo e che in vacanza regolamentare i servizi di vigilanza esterna e comunque per quelli di vigilanza della casa comunale e dell'eventuale armeria del Corpo nonché quelli notturni e di pronto intervento si intendono armati e l'eventuale inottemperanza deve essere comunicata dal Sindaco al Prefetto;
l'Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale Area armi ed esplosivi del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero con nota 557/PAS.9004.12982(10)8 dell'11 ottobre 2006 a firma del direttore Pazzanese, definiva che i servizi della Polizia municipale dovevano essere obbligatoriamente armati con particolare riferimento a quelli notturni che per la loro natura sono "essenzialmente di prevenzione il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l'incolumità di chi li svolge";
a seguito di detto parere si sono uniformati successivamente vari Prefetti che con loro autonome note hanno ribadito quando espresso dal Ministero e anche l'Anci, che con propria nota del 24 novembre 2006 confermava l'assunto ministeriale;
la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9, sulla Polizia locale determina, tra l'altro, che entro due anni dall'entrata in vigore (prossimo 21 maggio 2011) il Corpo della Polizia municipale di Trieste debba svolgere il servizio sulle 24 ore;
la Polizia municipale di Trieste attualmente di norma svolge il servizio dalle ore 6 alle ore 2;
il Consiglio comunale di Trieste il 20 aprile 2010 ha deliberato, come previsto dal combinato disposto dall'articolo 5 della legge n. 65 del 1986 e dall'articolo 20 del decreto ministeriale n. 145 del 1987, di dotare 75 agenti della Polizia municipale di armi al fine dell'espletamento dei servizi di vigilanza, protezione agli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo, quelli notturni e di pronto intervento rinviando ad atto successivo l'adozione del regolamento conseguente;
il 22 dicembre 2010, essendo stata "congelata" la delibera di integrazione del regolamento per poter consentire l'armamento dei 75 operatori destinati ai citati servizi il comandante, generale Sergio Abbate, stabiliva che gli orari di lavoro del personale era fissato dalle ore 6 alle ore 22, e che erano state soppresse le incombenze notturne, i compiti di pronto intervento, l'attività di vigilanza e di protezione della casa comunale e contestualmente, richiamato il citato parere ministeriale del 2006, chiedeva al Ministero per il tramite della Prefettura la valutazione su alcuni servizi che per la loro natura non erano facilmente definibili tra quelli obbligatoriamente armati;
in data 8 marzo 2011 il Sindaco di Trieste ha ricevuto dal Prefetto una lettera nella quale, su indicazioni ricevute dal Ministero, con riferimento all'armamento dei Corpi di Polizia municipale ridefiniva, di fatto, il quadro normativo di riferimento;
in particolare nella lettera si evince che lo svolgimento dei servizi armati per gli addetti ai predetti corpi o servizi ha carattere occasionale e la stessa previsione ha come precisa funzione quella di tutelare l'incolumità personale dei singoli operatori in particolari situazioni di esposizione a rischi. Il decreto ministeriale n. 145 del 1987, proprio perché disciplina l'armamento delle polizie locali, non può trovare applicazione negli enti che abbiano deliberato di non procedere all'armamento del personale di polizia locale, ritenendo che, in tal caso, ogni servizio di competenza della polizia locale deve essere svolto da tutto il personale in organico, non sussistendo fra esso alcuna distinzione di livello operativo determinata dall'assegnazione dell'armamento in dotazione e pertanto laddove l'amministrazione non abbia ritenuto di dotare di armi il personale dei corpi o servizi di polizia municipale, gli stessi siano, comunque tenuti ad assicurare tutti i servizi propri d'istituto, come individuati dalla legge-quadro n. 65 del 1986;
a seguito della lettera del prefetto Giacchetti dal 12 marzo 2011 gli agenti della Polizia locale di Trieste - su disposizione del Comandante - hanno ricominciato, senza essere armati, ad espletare le attività di vigilanza esterna, di pronto intervento ed il servizio notturno fino alle ore 2;
il Vicedirettore generale del Comune di Trieste - dottor Mauro Silla - durante un incontro in Prefettura con le organizzazioni sindacali. di categoria della Polizia locale ha annunciato che, in ottemperanza alla normativa regionale, a partire dal prossimo 21 maggio il servizio del Corpo sarà esteso alle 24 ore ritenendo non più obbligatoria la dotazione dell'arma per le polizie locali in nessuno dei servizi espletati;
l'ufficio di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Trieste svolge complesse indagini, su delega della locale Procura della Repubblica, con particolare riferimento alla repressione dello spaccio di stupefacenti con, peraltro, brillanti risultati in termini di sequestri ed arresti ma con rischio dell'incolumità degli operatori essendo disarmati;
il Questore predispone varie attività di prevenzione nell'ambito del territorio provinciale in ore notturne in cui, nell'ambito del territorio comunale di Trieste, vengono coinvolti operatori della Polizia locale anch'esse ad oggi disarmate;
le ultime norme sui pacchetti sicurezza emanati dal Governo individuano nel Sindaco, in maniera inequivocabile, un ruolo non marginale nel mantenimento della civile convivenza concedendogli più poteri per controllare maggiormente il proprio territorio nell'interesse superiore dei cittadini ovvero della comunità amministrata;
si ritiene che per far rispettare i provvedimenti sindacali affinché ci sia la necessaria incisività e non siano inutili proclami, il Sindaco debba utilizzare una Polizia locale che non sia monca, senza strumenti di difesa per i lavoratori che devono adempiere alle disposizioni delle sue varie ordinanze non per ultimo dell'immigrazione clandestina e sull'ordine, la convivenza e la coesione sociale nonché il rispetto delle regole nelle città in cui non è esclusa la repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti con riferimento alle aree del disagio giovanile e del bullismo,
l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire: 1) affinché ci sia un pronunciamento univoco e definitivo sulla materia dell'armamento della Polizia locale, con particolare riferimento all'obbligatorietà di svolgere determinati servizi più a rischio esclusivamente da personale armato, confermando - in applicazione della normativa vigente - quanto già espresso reiteratamente in tutti questi anni a salvaguardia anche della sicurezza di migliaia di operatori che svolgono attività di importante supporto alle polizie statuali nel controllo del territorio e nel mantenimento della sicurezza e del vivere civile nelle città italiane; 2) nei confronti del Prefetto di Trieste affinché, essendo trascorsi 11 mesi dalla delibera consiliare che armava 75 operatori della Polizia locale di Trieste, intervenga, a sua volta, nei confronti del Sindaco di Trieste per la corretta applicazione del decreto ministeriale n. 145 del 1987, articolo 20, comma 2, a completamento della delibera consiliare, eventualmente procedendo anche alla nomina di un commissario ad acta, ovvero per la limitazione dei servizi che sono ritenuti obbligatoriamente armati quali quelli esterni di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo e quelli notturni e di pronto intervento evitando così una situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa e comunque a salvaguardia della sicurezza degli operatori della Polizia Locale triestina stante i servizi che comunque sono chiamati a svolgere;
in attesa del varo definitivo della legge sul riordino della polizia locale italiana, se non ritenga, con propria autonoma proposta legislativa, di ripristinare nella sua formulazione originaria il comma 5, dell'articolo 5, della legge-quadro n. 65 del 1986, affinché sia soppressa la frase "previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale" modificata, a giudizio dell'interrogante impropriamente, per volere del ministro Bassanini, essendo tale previsione divenuta anacronistica e non conforme alle esigenze della cittadinanza tutta, ma soprattutto alle esigenze di chi è chiamato ad operare nel delicato settore della sicurezza dove chi delinque non differenzia la sua azione secondo il tipo e colore della divisa di chi si frappone a prevenire ovvero a sanzionare i reati a danno della collettività. Con ciò significando che le dotazioni degli operatori della Polizia locale devono essere regolamentate e fornite dallo Stato come per le qualifiche e non possono essere certamente lasciate alla mercé delle ideologiche e per certi versi criticabili, posizioni dei singoli consiglieri comunali.