Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04901
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Atto n. 4-04901
Pubblicato il 30 marzo 2011
Seduta n. 530
LI GOTTI , GIAMBRONE , BELISARIO - Ai Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa. -
Premesso che:
le modalità con cui il Governo sta gestendo l'ondata di sbarchi successiva alla grave crisi politica e umanitaria che ha coinvolto Tunisia, Egitto e, da ultimo, la Libia, denotano, ad avviso degli interroganti, la mancanza di una strategia chiara e coerente per intervenire tempestivamente, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale, su un'emergenza che coinvolge tanto la popolazione dell'isola di Lampedusa quanto le migliaia di migranti che vi stanno approdando nelle ultime settimane con mezzi ed imbarcazioni di fortuna, con frequenza in preoccupante intensificazione;
i mezzi di informazione hanno riportato, a proposito dei gravissimi disagi che si stanno registrando a Lampedusa e sul modo più opportuno di gestire gli immigrati in arrivo, sia le affermazioni del ministro Bossi, per il quale sarebbe opportuno "prenderli dall'isola e rimandarli a casa loro", che le affermazioni del ministro Frattini, il quale ha invece prospettato la possibilità di un bonus in denaro da erogare agli immigrati che volontariamente accettino di tornare nel Paese d'origine. Tale modo, ad avviso degli interroganti, caotico e incoerente, di affrontare la questione da parte di importanti esponenti di Governo sta determinando una sorta amnesia di massa relativamente a quanto il medesimo Governo ha fatto, anche in termini normativi, nel recente passato;
nel 2009, in particolare, il Governo e la maggioranza hanno voluto introdurre, nel cosiddetto pacchetto sicurezza, il controverso reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri. La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", approvata con il voto contrario delle opposizioni, dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico dell'immigrazione), ha pertanto inserito un articolo 10-bis, tuttora vigente, alla stregua del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del medesimo testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Nel caso, altamente probabile, che l'imputato non sia in condizioni di pagare l'ammenda, il giudice è tenuto a convertire la pena in obbligo di soggiorno nell'abitazione nei giorni di sabato e domenica, per un massimo di 45 giorni;
ne consegue che i cittadini stranieri approdati a Lampedusa, e da lì trasferiti in altri centri, dovrebbero in ogni caso - stando alla lettera delle legge voluta da maggioranza e Governo meno di due anni or sono - venire tutti identificati e denunciati all'autorità giudiziaria di Agrigento, competente per territorio. Per tali persone dovrebbe quindi svolgersi, nel rispetto delle garanzie e delle procedure previste dalla legge, un regolare processo volto ad accertare se esse abbiano commesso il previsto reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con conseguente necessità di disporre di un idoneo numero di giudici, avvocati d'ufficio, cancellieri, ufficiali giudiziari, interpreti ed aule di tribunale, e di tutte le dotazioni umane e strumentali atte a gestire migliaia di fascicoli. Non si vede come si possano omettere tali adempimenti e procedere invece, come sembra che si stia per fare, al respingimento in blocco degli immigrati ed al loro trasferimento forzoso, mediante nave ed anche in assenza di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza,
si chiede di sapere:
se il Ministro della giustizia abbia predisposto tutte le misure necessarie ed urgenti per consentire agli uffici giudiziari interessati di sopportare l'eccezionale carico di fascicoli e la straordinaria pressione che tale nuovo onere, in applicazione della legge n. 94 del 2009, farà gravare su sedi già afflitte da carenza di personale, di strutture e di risorse, anche tenuto conto del fatto che lo stesso Governo, in sede di esame del pacchetto sicurezza, stimò prudenzialmente in circa 650 euro il costo di ciascun procedimento relativo al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale;
quale sia, in particolare, la situazione attuale, in termini di personale e strutture, degli uffici giudiziari e del giudice di pace di Agrigento e quale sia la valutazione del Governo circa l'impatto che il sopravvenire di tutti i nuovi procedimenti avrà inevitabilmente sugli uffici predetti, anche in considerazione del fatto che un loro mancato svolgimento si configurerebbe come omissione di atti di ufficio e che comunque, anche in caso di trasferimento degli immigrati in altro sito diverso da Lampedusa, sarebbe necessaria una successiva traduzione degli stessi presso le sedi giudiziarie territorialmente competenti;
quali iniziative il Governo abbia assunto per garantire la tutela sia dei diritti dei cittadini di Lampedusa che di quelli delle persone richiedenti tutela, con particolare riferimento alla convalida giurisdizionale degli atti che li riguardano, procedendo in ottemperanza a quanto previsto dalla legge italiana e dagli obblighi internazionali di accoglienza, assicurando altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, dall'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di asilo, dalla normativa comunitaria in materia di protezione sussidiaria e dalle raccomandazioni comunitarie concernenti l'applicabilità del principio del «non respingimento», nonché dall'articolo 12 del Codice delle frontiere di Schengen (di cui al regolamento (CE) n. 562/2006) e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia europea.