Pubblicato il 18 gennaio 2011
Seduta n. 487
BETTAMIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
l'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) è una libera associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo;
da decenni l'UNCI si batte per ottenere il riconoscimento de facto e per il diritto a partecipare ai vari comitati e commissioni nazionali in cui sono rappresentate le altre centrali cooperative;
considerato che:
la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", così come aggiornata con le norme contenute nell'articolo 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cosiddetta legge Biagi) prevede all'articolo 6 che "le cooperative (...) definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori";
considerato, inoltre, che all'interrogante risulta che:
l'UNCI avrebbe un proprio rappresentante all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
in alcune cooperative composte prevalentemente da soci extracomunitari, sarebbero stati stipulati contratti di lavoro che prevedono ferie distribuite per periodi più prolungati anche se più rari,
si chiede di sapere se risulti che i contratti di lavoro sottoscritti da cooperative aderenti all'UNCI contengano i richiami ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ogni altro richiamo previsto dalla citata legge 3 aprile 2001, n. 142, così come integrata dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.