Atto n. 4-04359

Pubblicato il 18 gennaio 2011
Seduta n. 486

SARO , LENNA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è il sistema informatico ideato per la gestione e il controllo della filiera dei rifiuti speciali al fine di contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle normative vigenti;

in particolare, il SISTRI è stato progettato per semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese;

considerato che:

l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti (...), definisce (...) i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati»;

conseguentemente il Ministro in indirizzo ha adottato il decreto 17 dicembre 2009 che, oltre alla data di entrata in vigore del SISTRI e alle modalità dell'operatività dello stesso, ha stabilito che «Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (articolo 12, comma 2);

detti articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, obbligano le aziende alla tenuta del registro cartaceo di carico e scarico e al formulario di identificazione per il trasporto;

considerato, inoltre, che:

l'avvio del SISTRI, che doveva avvenire compiutamente nel corso del 2010, ha subito diverse proroghe;

il decreto ministeriale 28 settembre 2010 prevede la proroga del comma 2 dell'articolo 12 del predetto decreto 17 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, confermando, in sostanza, che le sanzioni applicabili alle imprese possono riferirsi soltanto agli obblighi relativi alla tenuta del registro cartaceo di carico e scarico ed al formulario di identificazione per il trasporto;

successivamente, il decreto 22 dicembre 2010 ha prorogato ulteriormente i termini per il completo avvio del SISTRI al 31 maggio 2011;

i ritardi nell'avvio del SISTRI potrebbero cagionare alle imprese gravi danni;

a parere dell'interrogante il SISTRI dovrebbe essere reso operativo solo dopo essere stato semplificato al massimo e reso funzionale sulla scorta di indicazioni chiare e definitive al fine di consentire che tutte le aziende siano messe in condizioni di poterlo facilmente utilizzare;

preso atto che:

ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, così come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, gli operatori, al momento dell'iscrizione al SISTRI, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Sistema;

il predetto contributo è stato preventivamente versato dalle aziende che si sono iscritte nell'anno 2010 nonostante il Sistema non sia ancora, di fatto, operativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prorogare ulteriormente i termini per l'avvio del SISTRI al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di dotarsi delle apparecchiature necessarie al controllo e alla gestione dei rifiuti speciali di cui ai citati disposti normativi e adeguarsi alle nuove procedure;

se e in che modo intenda intervenire al fine di evitare che gli operatori iscritti al SISTRI nel 2010 debbano sostenere ulteriori oneri finanziari per l'anno 2011 per un sistema che non è ancora operativo.