Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04240
Azioni disponibili
Atto n. 4-04240
Pubblicato il 7 dicembre 2010
Seduta n. 470
D'AMBROSIO LETTIERI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. -
Premesso che:
l'articolo 6 (rubricato: "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università") del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" prevede, al comma 3, che l'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria di Infermiere si consegue con il conferimento di "laurea in infermieristica" rilasciata dall'Università nell'ambito delle facoltà di medicina e chirurgia dopo non meno di tre anni di studi, il superamento dell'esame "abilitante" e l'iscrizione all'albo professionale;
la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
considerato che:
l'offerta formativa per i corsi di laurea in infermieristica definiti d'intesa tra la Regione Puglia e le Università di Bari e Foggia è di circa mille posti l'anno, mentre le domande presentate sono in media 4.500;
allo stato le immatricolazioni per il primo anno del corso di laurea in infermieristica attivato presso l'Università degli Studi di Bari contano circa 594 studenti mentre quello attivato presso l'Università degli Studi di Foggia ne annovera circa 172;
la Regione Puglia e le Università di Bari e Foggia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa approvato con delibera della Giunta regionale n. 838 del 27 maggio 2008, che definisce le sedi didattiche per il Corso di laurea in infermieristica prevedendo, tra l'altro, ai sensi dell'art. 9, che le spese per arredamento, utenze, strumentazioni, materiali e manutenzione degli ambienti di proprietà delle Aziende sanitarie che ospitano il corso e destinati alla didattica siano assegnati a carico delle stesse;
considerato, inoltre, che all'interrogante risulta che il sistema formativo delle Facoltà di infermieristica attivati nella Regione Puglia presenterebbe diverse criticità. In particolare:
1) le sedi formative sarebbero carenti dei requisiti strutturali minimi di cui al decreto ministeriale 24 settembre 1994;
2) i poli formativi periferici non darebbero la possibilità di fruire del servizio-mensa universitaria, con grave nocumento per le famiglie che sostentano i giovani studenti;
3) gli incarichi di insegnamento per le discipline previste dai piani di studio sarebbero attribuiti, con criteri selettivi discriminanti e assunti tardivamente;
4) il personale infermieristico coordinatore teorico pratico responsabile, infermiere - tutor e di supporto, impiegato nello svolgimento delle attività didattiche, sarebbe individuato e incaricato senza nessuna procedura selettiva e in alcuni casi è carente o del tutto assente;
5) il numero di studenti assegnati per ogni sede sarebbe eccessivo rispetto alle potenzialità delle sedi in termini di aule, banchi, sedie, spogliatoi eccetera;
6) in particolare, il polo formativo di Bari-Ospedale di Venere non avrebbe a disposizione strutture e risorse umane adeguate per le esigenze funzionali, organizzative e didattiche al punto che più corsi di laurea condividerebbero aule e risorse organizzative;
7) una recente ispezione del dirigente medico del Servizio di igiene e sicurezza della Azienda sanitaria locale di Bari avrebbe formalizzato un rapporto in cui afferma che "le strutture e i mezzi dedicati al polo formativo del corso di laurea di Bari - Di Venere e relative pertinenze sono "inidonee" sia in ordine ai requisiti strutturali minimi previsti dalla normativa vigente (decreto ministeriale 24 settembre 1994 - Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica), sia alle norme in materia di sicurezza;
8) le sedute e i banchi delle aule preposte all'insegnamento, ad esempio, sarebbero del tutto insufficienti rispetto al numero di studenti assegnati ai singoli poli e sarebbero disattese perfino le elementari regole relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le normative antincendio;
9) per gli studenti, infine, non vi sarebbe alcuna possibilità di eseguire verifiche sulla attività di tirocinio prevista dal piano degli studi;
preso atto che:
la legislazione vigente impone rigore nell'osservanza dei piani di studio regolamentati per ogni corso di laurea dai singoli ordinamenti didattici poiché l'infermieristica è una professione sanitaria intellettuale determinata da una formazione di eccellenza che deve essere garantita dalle Università;
gli infermieri che conseguono il titolo di studio nella Regione Puglia possono, al pari degli altri colleghi italiani, esercitare la professione di infermiere su tutto il territorio italiano e comunitario;
i professionisti sanitari, e dunque gli infermieri, devono rispondere ai bisogni sanitari primari dei cittadini e pertanto l'offerta formativa deve essere improntata al rispetto assoluto dei contenuti didattici previsti dalla vigente normativa, poiché da essi dipende il conseguimento del patrimonio di saperi scientifici che garantisce adeguati livelli di appropriatezza delle prestazioni erogate;
qualora venissero meno i citati presupposti i cittadini potrebbero ricevere prestazioni sanitarie dannose o addirittura letali;
le carenze tecnico - strutturali e organizzative e le gravi lacune dei percorsi didattico - formativi relativi ai corsi di laurea in infermieristica, attivati presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Bari e Foggia nella Regione Puglia potrebbero determinare per gli infermieri, che ivi conseguono il titolo, la perdita di competitività nel mercato del lavoro con evidente pregiudizio per i livelli occupazionali,
l'interrogante chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti quanto sopra riferito e, in particolare:
1) se il protocollo di intesa firmato dalla Regione Puglia e dalle Università di Bari e Foggia contenga tutti gli elementi nomativi necessari a garantire una formazione di qualità coerente con gli ordinamenti didattici;
2) se risultino gli impegni sottoscritti nel protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Università e, in caso affermativo, se detti impegni enunciati siano stati effettivamente rispettati;
3) se risulti che l'offerta formativa dei corsi di laurea in infermieristica delle Università della Regione Puglia sia conforme agli standard previsti dalle normative vigenti o, in caso negativo, se e quali provvedimenti intendano porre in essere;
4) se risulti che gli strumenti e gli insegnamenti a disposizione degli studenti delle Facoltà di infermieristica dei poli formativi della Regione Puglia e, in particolare, del polo formativo di Bari-Ospedale di Venere, siano sufficienti e adeguati a fornire loro la preparazione necessaria per l'esercizio della professione di infermiere;
5) se e quali iniziative siano state intraprese al fine di garantire i necessari livelli formativi per gli studenti delle facoltà di infermieristica garantendone l'omogeneità su tutto il territorio nazionale.