Pubblicato il 3 novembre 2010
Seduta n. 451
BIANCHI - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che
il decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, recante "Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" è stata concepita come strumento attraverso il quale lo Stato incentiva l'avvio e lo sviluppo di piccole, medie e grandi imprese attuato tramite la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali in base alla dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità produttiva;
tale legge si applica nelle aree individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del trattato che istituisce la Comunità europea;
gli adempimenti preparatori alla concessione delle agevolazioni e gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessioni a banche o società di servizi controllate da banche, denominate "banche concessionarie". Queste ultime possono stipulare subconvenzioni con altre banche o società di leasing, ferma restando in capo alla banca concessionaria la titolarità dell'attività istruttoria;
l'importo dell'agevolazione è reso disponibile in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno erogate dalla banca concessionaria. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione per la verifica, da parte della stessa banca, della vigenza delle imprese, della completezza e dell'attinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima e, inoltre, della conformità degli investimenti conseguiti, così come dichiarati, alle erogazioni richieste;
tra i territori agevolati, quello calabrese è inserito tra i beneficiari delle agevolazioni finanziarie previste del decreto-legge n. 415 del 1992. Tuttavia, a distanza di anni si riscontra l'inerzia da parte delle banche concessionarie ad erogare le quote benché tutti gli accertamenti risultino essere già effettuati;
tale situazione comporta una diseguaglianza di trattamento tra le imprese appartenenti ai territori beneficiari in ambito nazionale e, pertanto, un ritardo da parte delle imprese calabresi che hanno fatto domanda per la concessione del contributo che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive localizzate nel territorio regionale;
nello specifico il territorio della provincia di Crotone è coinvolto da tempo dalla crisi aziendale evidenziata dai dati allarmanti dell'aumento, da parte di diverse imprese, della cassa integrazione guadagni ordinaria, espressione di una caduta della produzione, e la cassa integrazione straordinaria. Pertanto, la mancata erogazione delle agevolazioni finanziarie aggrava maggiormente l'attuale contesto economico locale;
in particolare, si segnala la situazione del gruppo Pristerà di Crotone che ad oggi, con 320 dipendenti in carico, non riesce ad ottenere il saldo dovuto pur avendo da anni istruito l'intera pratica;
il Sud Italia è già carente di un tessuto aziendale efficiente e competitivo. Il differimento dello stanziamento dei versamenti spettanti alle aziende che risultano essere intestatarie delle agevolazioni finanziarie non facilita il progresso industriale, ma lo rende inerte e improduttivo,
si chiede di sapere quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per sollecitare l'erogazione dei contributi per le agevolazioni delle attività produttive nel territorio calabrese in modo da garantire parità di trattamento e concretizzare così i principi ispiratori di sviluppo e crescita industriale territoriale della normativa vigente.