Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01572
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Atto n. 4-01572
Pubblicato il 26 febbraio 2002
Seduta n. 130
DE PETRIS. - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali. -
Premesso che:
la legge 13 marzo 1958, n. 250, relativa alle previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, si applica ai pescatori professionali individuati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge; l’articolo 2 della citata legge prevede un aggiornamento costante degli elenchi dei pescatori ed il successivo articolo 3 della legge in questione affida ad apposite Commissioni provinciali e compartimentali il compito di verificare la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti aspiranti a beneficiare delle previdenze di legge; su istanza dei pescatori operanti nel Lago di Bolsena, la Lega Pesca ha chiesto con lettere del 14 settembre 2001 e del 5 febbraio 2002 al Presidente della Commissione compartimentale di Viterbo, nonché al Presidente della Commissione centrale per l’assicurazione dei pescatori istituita presso il Ministero del lavoro, una verifica della consistenza della categoria nella provincia di Viterbo, in quanto ritiene possibile l’esistenza di soggetti che abbiano perduto i requisiti necessari; tale verifica si rende necessaria non solo per evitare l’esistenza di situazioni in cui vi siano persone che percepiscono impropriamente i benefici, ma anche per assumere con la necessaria cognizione di causa le scelte strategiche di politica settoriale e di gestione delle aree di pesca; una eventuale alterazione degli elenchi provocherebbe distorsioni e penalizzazioni per i pescatori professionali che intendono costituire ed ottenere il riconoscimento comunitario di Organizzazioni dei produttori della pesca ai sensi del Regolamento n. 104/2000, dal momento che tale riconoscimento si fonda sul presupposto di una sufficiente rappresentatività, si chiede di cosa si intenda fare per assicurare il rispetto della legge n. 250/58 ed in tale contesto accertare che le Commissioni provinciali e compartimentali, nonché la Commissione centrale, ottemperino ai compiti di verifica e controllo ad esse affidati dalla medesima norma.