Atto n. 4-01952

Pubblicato il 11 aprile 2002
Seduta n. 156

COSTA. - Al Ministro della salute. -

Premesso:

            che l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 347/2001, così come convertito dalla legge n. 405/2001, oltre a prevedere l’applicazione di un bollino di identificazione sui medicinali senza obbligo di ricetta, introduce la possibilità del libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione;

            che l’applicazione di un bollino sui medicinali senza obbligo di ricetta medica potrebbe essere interpretata come un invito a ridurre le cautele nel ricorso a questo tipo di prodotti che in realtà sono medicinali come tutti gli altri, hanno effetti collaterali e controindicazioni e possono interagire con altri farmaci ed alimenti;

            che la possibilità di prelevare direttamente i medicinali di automadicazione, by-passando il filtro professionale del farmacista, presenta evidenti rischi, in quanto svilisce il valore del bene farmaco equiparandolo ad un prodotto qualsiasi direttamente prelevabile da uno scaffale senza alcun consiglio professionale o controllo. Inoltre tale modalità di vendita punta a favorire l’acquisto di impulso da parte del cittadino, sulla spinta della pubblicità, con il rischio di determinare un consumismo farmaceutico inutile, costoso e pericoloso. A tale proposito va ricordato che negli Stati Uniti, dove la soglia di attenzione nei confronti dei medicinali è estremamente bassa anche a seguito della possibilità di acquisto self service nei drug store ogni anno 100.000 persone muoiono per uno scorretto uso dei medicinali;

            che il prelievo self service dei medicinali di automedicazione impedisce al farmacista, tra l’altro, anche di verificare l’eventuale assunzione di medicinali sottoposti all’obbligo di ricetta medica con il conseguente rischio di interazioni pericolose;

            che uno dei punti fondamentali del nuovo piano sanitario nazionale 2002/2004 riguarda la promozione di un corretto uso dei farmaci con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei pazienti nell’assunzione dei medicinali,

        l’interrogante chiede di sapere:

            se non si ritenga opportuno intervenire chiarendo l’effettiva portata della norma di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 347/2001, convertito dalla legge n. 405/2001, precisando che la facoltà di libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione non può prescindere dal controllo del farmacista e che sono assolutamente vietate forme di distribuzione automatica dei medicinali;

            se non si ritenga opportuno individuare forme diverse per promuovere, quando necessario, il ricorso ai medicinali di automedicazione, quali campagne di educazione sanitaria, iniziative informative rivolte agli operatori sanitari nell’ambito dei programmi di educazione continua, iniziative finalizzate a favorire il ricorso da parte di ditte produttrici a pubblicità magari meno suggestive, ma di carattere più formativo.