Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02066

Atto n. 4-02066

Pubblicato il 7 maggio 2002
Seduta n. 165

DE PETRIS. - Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute. -

Premesso che:

            per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, è fatto divieto al momento di commercializzare liberamente in Italia sementi geneticamente modificate ed è esclusa la presenza anche accidentale di materiale transgenico nei prodotti sementieri ammessi alla vendita;

            da notizie di stampa si è appreso che sono state sottoposte a sequestro dalle competenti autorità sanitarie ingenti quantità di sementi contaminate da OGM a seguito di controlli effettuati nei porti di Trieste (3.150 quintali di soia), La Spezia (4.520 quintali di mais) e Genova (3.300 quintali di soia);

            i suddetti quantitativi di sementi contaminate risulterebbero in corso di importazione nel nostro Paese a cura di tre grandi aziende multinazionali del settore (Monsanto, Pionner, Syngenta), una delle quali (Monsanto) risulta già coinvolta in un grave episodio di introduzione illegale di sementi geneticamente modificate;

            la semina accidentale di prodotti contaminati può indurre modificazioni non controllate negli ecosistemi e danni agli agricoltori eventualmente coinvolti, dovendosi in tal caso sequestrare e distruggere i raccolti;

            la produzione di derrate agricole contaminate potrebbe riflettersi a catena sulle attività di trasformazione alimentare, con ulteriori danni alle imprese coinvolte ed ai consumatori;

            la sussistenza di comportamenti recidivi di violazione della disciplina in materia da parte delle aziende importatrici richiede l’adozione di drastiche misure sanzionatorie a tutela del sistema agroalimentare del Paese,

        si chiede di conoscere:

            in dettaglio, le risultanze delle attività di controllo sulle sementi svolte dai diversi pubblici competenti;

            quali sanzioni si intenda applicare nei confronti delle imprese coinvolte, tenuto conto del carattere recidivo del comportamento in questione;

            se non si ritenga opportuno respingere con urgenza al mittente le partite di sementi sottoposte a sequestro, anche in relazione al rischio di contaminazione accidentale possibile per una conservazione non idonea di tali quantitativi.