Pubblicato il 15 settembre 2010, nella seduta n. 422
ASTORE , MONGIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
a seguito degli eventi sismici verificatisi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, con epicentro situato in provincia di Campobasso, che hanno colpito anche alcuni Comuni della Provincia di Foggia, sono stati adottati diversi atti normativi a favore delle aree danneggiate;
in particolare con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3253, veniva stabilita la sospensione dei versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e degli adempimenti connessi al versamento dei richiamati contributi a favore dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nell'area interessata dal sisma;
l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ha emanato diverse circolari in materia di sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali interpretando in maniera restrittiva e talvolta contraddittoria le disposizioni di legge come, per esempio, quella riguardante il nesso tra il danno subito e l'evento sismico perché l'agevolazione è concessa a fronte del disagio economico-sociale di un territorio colpito da calamità naturali;
le successive direttive promulgate in seguito all'ordinanza del 2002, per quanto spesso scoordinate tra loro e/o tardive rispetto al periodo di vigenza dei provvedimenti precedenti, hanno comunque disposto, tra l'altro, che operasse la sospensione degli adempimenti e pagamenti di tributi e contributi, a favore dei soggetti che, alla data degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 avevano la residenza, il domicilio o la sede lavorativa, nei territori maggiormente colpiti e ben individuati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 (14 comuni nella Provincia di Campobasso e 2 Comuni nella provincia di Foggia) e successivamente estesa anche a tutta la Provincia di Campobasso e Foggia solo ai fini contributivi);
sulla base delle errate interpretazioni l'INPS ha intrapreso azioni di recupero bonario coattivo attraverso la notifica di cartelle esattoriali di pagamento e procedimenti giudiziari;
con il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (art.6, commi 4-bis e 4-ter), ed altri provvedimenti legislativi, veniva risolta l'annosa questione per i residenti nell'area del cratere con l'abbattimento del 60 per cento degli importi sospesi e la restituzione, in dieci anni, del restante 40 per cento, prevedendo anche l'equiparazione dei dipendenti pubblici e di quelli privati e la restituzione decennale senza abbattimento nel restante territorio delle Province di Campobasso e di Foggia;
il Parlamento risolveva finalmente un problema che rischiava di mettere in ginocchio l'economia di un territorio importante delle regioni Molise e Puglia, riconoscendo le legittime aspettative dei residenti dei Comuni del cratere sismico, superando la discriminazione di cui erano state vittime i cittadini molisani e pugliesi;
proprio in questi giorni stanno pervenendo lettere da parte dell'INPS a dei cittadini molisani, e la questione torna ad essere non solo attuale ma molto preoccupante;
con le suddette lettere l'ente comunica ufficialmente che, ai sensi della circolare n. 106 del 2008, non potevano avvalersi della sospensione contributiva i soggetti con attività di lavoro autonomo e/o dipendente, iniziato dopo il 31 ottobre 2002, e che non potevano avvalersi della restituzione agevolata quei soggetti che già avevano ricevuto cartelle esattoriali per non aver iniziato la restituzione a partire da marzo 2006 (così come prevedeva la precedente normativa), nonostante le nuove disposizioni di legge;
ai soggetti, a cui è già pervenuta la summenzionata comunicazione, è stato chiesto non solo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni, ma addirittura di restituire oltre ai contributi anche sanzioni e interessi, gettando così sgomento e panico tra le persone interessate;
considerato che:
la sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari e contributivi normativamente disposta opera per legge e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione o istanza preventiva;
detta sospensione è destinata a tutti i soggetti che, alla data degli eventi sismici di cui sopra, avevano l'unico requisito normativamente richiesto, della residenza anagrafica o della sede legale e di quella operativa, prescindendo dall'attività svolta o assunta o modificata, prima o dopo il 31 ottobre 2002,
si chiede di sapere:
quali azioni il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo intendano intraprendere presso l'INPS al fine di garantire l'effettività delle disposizioni normative richiamate ed evitare interpretazioni ingiustificatamente non solo restrittive ma anche sbagliate che non tengono conto della volontà del Governo e del Parlamento;
quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di garantire la revoca delle azioni intraprese da parte dell'INPS nei confronti dei contribuenti che hanno avuto il coraggio di avviare nuove attività imprenditoriali, nonché dei lavoratori, dopo il 31 ottobre 2002, proprio per sostenere un territorio fortemente disastrato da una tragedia che ha indignato tutto il Paese per la morte dei 27 bambini e una maestra a causa del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia.