Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02137

Atto n. 4-02137

Pubblicato il 9 maggio 2002
Seduta n. 169

DE PETRIS. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali. -

Premesso che:

            l’attività di pescaturismo, definita ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e regolamentata con decreto del Ministro delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, costituisce un importante ausilio per lo sviluppo delle imprese del settore della pesca, rappresentando una opportunità di favorire la differenziazione multifunzionale e l’integrazione del reddito degli operatori;

            lo sviluppo delle attività di pescaturismo può incidere favorevolmente sull’offerta innovativa di servizi ricreativi e turistici e di opportunità occupazionali nelle località costiere tutt’ora interessate dalla presenza di comunità di pescatori;

            il rilascio delle autorizzazioni per le imbarcazioni abilitate al pescaturismo è di competenza dei compartimenti marittimi, previa effettuazione dei controlli e delle verifiche di sicurezza a cura del Registro Navale (RINA);

            nell’effettuazione dei suddetti controlli il RINA ritiene ad oggi di non concedere il proprio nulla-osta alle imbarcazioni di stazza inferiore alle tre tonnellate, venendosi di fatto a determinare l’esclusione di una parte significativa degli operatori della piccola pesca costiera dalle opportunità offerte dal pescaturismo;

            mentre i controlli sulle imbarcazioni per l’abilitazione alla pesca devono essere effettuati con cadenza triennale, le verifiche in caso di attività di pescaturismo devono essere ripetute ogni anno, con notevole aggravio di oneri burocratici ed economici a carico degli operatori;

            appare opportuno, nel massimo rispetto delle nome di sicurezza, favorire uno snellimento delle procedure burocratiche in materia,

        si chiede di sapere:

            se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario definire, in accordo con gli organi addetti ai controlli e nel rispetto delle dotazioni di sicurezza, modalità che consentano anche agli operatori della piccola pesca, con imbarcazioni di stazza inferiore alle tre tonnellate, di esercitare attività di pescaturismo;

            se non ritengano opportuno valutare la possibilità che i controlli annuali sulle imbarcazioni siano effettuati dagli uffici del compartimento marittimo, ferma restando la verifica triennale di competenza del Registro navale.