Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03331

Atto n. 4-03331

Pubblicato il 16 giugno 2010
Seduta n. 397

D'AMBROSIO LETTIERI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. -

Premesso che:

la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in medicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di studio;

l'Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;

l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riconosce il diritto all’erogazione di una borsa di studio in favore dei medici a partire dall’anno accademico 1991-1992;

il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che "All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";

l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: "Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. (...) Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione";

considerato che:

il decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante "Riassetto Scuole di specializzazione di area sanitaria", riorganizza la disciplina e le modalità di svolgimento delle scuole di specializzazione di area sanitaria individuando il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici;

detti percorsi didattici sono suddivisi in tre aree: l'area medica, l'area chirurgica e l'area dei servizi clinici, di cui fa parte, nella sotto-area dei servizi clinici organizzativi, la facoltà di Farmacia ospedaliera;

i dottori specializzandi in Farmacia ospedaliera sono soggetti alla medesima disciplina e allo stesso assetto organizzativo-didattico degli specializzandi dell'area medica e chirurgica;

considerato, inoltre, che:

gli specializzandi dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica, classe della farmaceutica, farmacia ospedaliera, per poter conseguire il diploma, sono tenuti a svolgere un'attività teorica e pratica altrettanto impegnativa di quella prevista per gli specializzandi dell'area medica e chirurgica;

pertanto, anche gli specializzandi in farmacia ospedaliera avrebbero diritto alla corresponsione di un'indennità in misura identica e alle stesse condizioni previste dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999;

in particolare, questi ultimi specializzandi in farmacia ospedaliera dovrebbero avere un contratto di contenuto identico a quello stipulato per i medici e chirurghi specializzandi;

all'interrogante consta che, allo stato, i destinatari delle norme richiamate in premessa risulterebbero essere i soli specializzandi medici e chirurghi;

parimenti, ai laureati "non medici" non sarebbe riconosciuto alcun contratto di formazione, né uno stipendio mensile né la relativa copertura previdenziale;

considerato, infine, che:

alla luce di tutto quanto sopra esposto, a parere dell'interrogante, risulta evidente ed incontrovertibile il principio di equiparazione delle tre aree relative ai percorsi didattici introdotto dal legislatore;

il mancato riconoscimento dei diritti previsti dal legislatore determina un grave vulnus per gli specializzandi in farmacia ospedaliera e lede i principi fondamentali della Carta costituzionale e del diritto comunitario,

l'interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti tutto quanto sopra riportato;

se e in quali modi intendano intervenire al fine di consentire l'effettivo riconoscimento agli specializzandi in farmacia ospedaliera della corresponsione del trattamento economico annuo così come predisposto per i colleghi di medicina e chirurgia;

se e in quali modi intendano intervenire, di concerto fra loro, al fine di predisporre uno schema di contratto di formazione specialistica dell'area dei servizi clinici, sotto-area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica, classe della farmaceutica, farmacia ospedaliera.