Atto n. 4-03299

Pubblicato il 9 giugno 2010
Seduta n. 393

ASCIUTTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che per la prima volta in Italia è stata affrontata sul piano legislativo la problematica relativa alle difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) e alla valutazione degli apprendimenti stessi all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ove si prevede che «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo»;

considerato che:

con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 192, recante il regolamento per la valutazione degli alunni, adottato in attuazione del citato decreto-legge n. 137, all'art. 10, rubricato "Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)", veniva dettagliatamente disciplinata la diversa modalità di valutazione degli allievi con DSA, prevedendo, in particolare al comma 1, che, per gli alunni con DSA adeguatamente certificate, «la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni»;

a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei;

rilevato che:

il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha adottato in passato una serie di note e circolari relative alla problematica degli alunni con DSA, in particolare: la nota 5 ottobre 2004, prot. 4099/A14; la nota 5 gennaio 2005, prot. n. 26/A4°; la nota 10 maggio 2007, prot. 4674; la circolare 28 maggio 2009 MIUR/AOODGOS prot. 5744/RU/U, che hanno finora rappresentato il solo quadro normativo di riferimento per le problematiche relative alle DSA;

nell'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato n. 44 del 5 maggio 2010, prot. n. 3446, all'art. 12, comma 7, è richiamata l'attenzione delle commissioni di esame sulla diversa modalità di valutazione dei candidati con DSA facendo riferimento all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

in particolare si attende che la commissione di esame anche sulla base di quanto previsto dal citato articolo 10 e di eventuali elementi forniti dal consiglio di classe, in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti DSA, sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse, tempi più lunghi di quelli ordinari;

al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici impiegati per le verifiche in corso d'anno;

atteso che nelle more dell'auspicata approvazione del disegno di legge sulle DSA, attualmente all'esame, in seconda lettura, della VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati; e in considerazione dell'esigenza di assicurare corrispondente ed efficace tutela agli studenti con DSA mediante una valutazione adeguata delle loro specifiche situazioni soggettive anche nelle procedure relative agli scrutini conclusivi del corrente anno scolastico,

si chiede di sapere

in che modo il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi affinché si provveda ad un'idonea e confacente valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA);

se non ritenga opportuno intervenire e predisporre con urgenza l'adozione di un'apposita circolare, che disciplini, anche per i prossimi scrutini di fine anno, la valutazione degli alunni con DSA in osservanza del citato articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.