Pubblicato il 8 giugno 2010
Seduta n. 392
PORETTI , PERDUCA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
nei comuni di Caserta e Maddaloni per circa mezzo secolo si è svolta un'attività estrattiva selvaggia che ha reso l'area, zona altamente critica così come sancito dall'art. 28 delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale della attività estrattive (PRAE - piano cave) della Regione Campania, un'area rischio;
in area di crisi ricade la cava Vittoria con annesso cementificio di proprietà della Cementir Italia SpA;
dal 10 febbraio 2009 è stata indetta una Conferenza di servizi presso il genio civile di Caserta per l'espressione dei pareri dei vari enti competenti in merito al progetto di ampliamento di cava nel comune di Maddaloni, presentato dall'esercente ai sensi dell'art. 27 delle citate norme tecniche;
la Conferenza di servizi è ancora in corso, nonostante non siano stati fissati termini diversi da quelli stabiliti dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990;
considerato che l'area di ampliamento richiesta dalla Cementir, ricadente nel comune di Maddaloni, è gravata dai seguenti vincoli: 1) vincolo paesistico ex legge n. 1497 del 1939; 2) vincolo di rimboschimento ex legge regionale n. 11 del 1996; 3) vincolo idrogeologico ex regio decreto n. 3267 del 1923; 4) vincolo delle aree percorse da incendi boschivi ex legge n. 353 del 1990; 5) sito a rischio frana in R1; R2; R3; piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino;
considerato inoltre che:
il progetto della Cementir Italia Srl ricade in un'area perimetrata per la destinazione di parco urbano, così come deciso dal Consiglio comunale di Maddaloni con la delibera esecutiva n. 51 del 6 dicembre 2006 (relativa alla manifestazione di interesse all'istituzione del parco urbano di interesse regionale dei "Colli Tifatini") per la cui attuazione il Sindaco, con nota prot. 36335 del 7 dicembre 2006 aveva anche chiesto un finanziamento regionale di 20.000 euro (che risulterebbe già erogato) per studi ed elaborati tecnici finalizzati all'istituzione del parco urbano di interesse regionale;
la Giunta comunale, in netto contrasto con le decisioni dell'organo di programmazione, ha approvato la delibera n. 77 del 19 marzo 2009 (manifestazione di interessi alla stipula della convenzione tra Comune e Cementir), senza limiti temporali all'attività estrattiva;
il dirigente dell'area tecnica comunale nella relazione 2650 del 26 gennaio 2009 in ordine alla richiesta Cementir, esprime parere negativo, illustra le valide motivazioni ostative alla realizzazione del progetto, in piena consapevolezza dello stato dei fatti, dei vincoli e delle decisioni del Consiglio comunale. La relazione citata non è stata diffusa dai rappresentanti comunali di Maddaloni presenti alle riunioni di Conferenza, tralasciando deliberatamente di farla acquisire agli atti e deliberando provvedimenti in netto contrasto quali la delibera di Giunta n. 77 del 19 marzo 2009 e la convenzione del 14 aprile 2009, stipulato tra il Sindaco di Maddaloni e la Cementir;
tale comportamento omissivo è stato oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria, in quanto le attività della Cementir di cava e cementificio non sono mai state svolte con l'obiettivo di proteggere la salute, il paesaggio e l'ambiente e tanto meno di attenuare l'impatto e i danni ambientali. Né l'azienda si è preoccupata, nel passato così come nel presente, di eseguire la ricomposizione ambientale, peraltro obbligatoria per legge;
le attività della Cementir si svolgono a ridosso di case e strutture pubbliche e sanitarie, in vicinanza di monumenti storici di pregio la cui concausa di degrado è attribuibile anche alle polveri di cava e cementifici e alle vibrazioni causate dallo scoppio delle mine;
inadeguato anche l'impianto del cementificio; nella risposta a un'interrogazione presentata al Parlamento europeo, il Commissario europeo all'ambiente, Stavros Dimas, il 16 dicembre 2008, afferma, infatti: "In base alle più recenti informazioni pervenute alla Commissione, agli impianti Moccia S.p.a. e Cementir S.p.a. non è stata ancora concessa un'autorizzazione integrata rilasciata a norma della direttiva IPPC". La direttiva IPPC è applicata per la riduzione integrata e la prevenzione dell'inquinamento;
anche per quanto riguarda le norme relative alla qualità dell'aria, gli impianti insistenti nel territorio di Caserta e Maddaloni si sarebbero dovuti adeguare alla normativa comunitaria già entro il 30 ottobre 2007. Al 16 dicembre 2008 gli impianti di cementificio non risultavano adeguati all'IPPC come non risultavano azioni intraprese per conformarsi ai valori limite dell'inquinamento atmosferico;
i dati rilevati negli anni 2005-2007 rilevano, infatti, superamenti dei valori limite del particolato PM10. I dati Ispra APAT 2008 confermano questo superamento. Il 26 gennaio 2009 la ASL CE1 trasmette ai Sindaci di Maddaloni e di Caserta la relazione dei dati rilevati dall'agenzia ministeriale. La relazione riferisce che la "qualità dell'aria nella zona di Caserta ha risentito di frequenti superamenti limite di legge stabilito per l'inquinante PM10 (circa il doppio di quelli ammessi dalla normativa vigente, il decreto ministeriale n. 60 del 2002, che sono al massimo 35)". Già dal 27 settembre al 8 ottobre l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC), attraverso il Comitato regionale contro l'inquinamento acustico e atmosferico, aveva provveduto attraverso una stazione mobile al rilevamento di tutti gli agenti inquinanti in località Centurano e San Clemente nell'area circostante al cementificio Moccia. In 12 giorni di monitoraggio, dove non si rilevavano superamenti di altri inquinanti, per ben due volte il PM10 è risultato ben oltre i parametri di riferimento. Facendo un calcolo approssimativo si confermano superamenti annui di circa il doppio;
preso atto che:
il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), al titolo II, capo III, art. 216, riporta quanto segue: "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato";
nell'elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità e approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, si inseriscono anche i cementifici. Da qui si evince che questi impianti non solo sono incompatibili con strutture pubbliche e sanitarie ma assolutamente non possono insistere nei centri abitati in quanto pericolose per la salute pubblica;
gli inadeguati opifici di Caserta e Maddaloni, oltre all'inquinamento atmosferico e del suolo, provocano inquinamento acustico, in quanto non si sono, tra l'altro, mai conformati alla direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale ed alla direttiva europea sul rumore ambientale, proposta COM (2000) 468 definitivo - 2000/0194 (COD), presentata dalla Commissione nel luglio 2000;
la legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 sull'inquinamento acustico stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dal rumore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. La Cementir non ha adeguato i propri impianti alla normativa citata;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", riporta i diversi valori limite nelle tabelle A, B e C. Il valore limite delle aree residenziali è di 50 decibel nelle ore diurne e 40 nelle ore notturne, tale parametro risulta costantemente superato dagli impianti delle ditte Moccia e Cementir;
nella relazione dell'ARPAC, Dipartimento provinciale di Caserta, prot. n. 127 dell'8 gennaio 2007 si conferma l'inquinamento acustico della Cementir. L'ente chiamato ad effettuare dei rilevamenti per una ditta di Maddaloni verbalizza a quanto risulta agli interroganti che: "Giunti presso l'abitazione del signor (omissis), sita alla via Uliveto circa 70 m dai capannoni della ditta (omissis), non si avvertivano rumori provenienti dalla ditta omissis, si avvertivano invece, sensibilmente, il rumore proveniente dall'attività dello stabilimento Cementir, ubicato in linea d'aria, a circa 300 metri dalla predetta abitazione". L'ARPAC evidenzia che "non è stato possibile, invece, rilevare il livello di rumore residuo per la determinazione del livello del criterio differenziale, che è dato dalla differenza del livello di rumore ambientale di immissione e di quello residuo, in quanto lo stesso sarebbe stato influenzato, sicuramente, dal rumore continuo del vicino stabilimento CEMENTIR" e infine "le misurazioni eseguite sono state influenzate da rumori provenienti dalle attività degli altri insediamenti, in particolar modo da quelli prodotti dal vicino stabilimento Cementir";
allo stato attuale tali condizioni perdurano e vengono confermate nell'ultima relazione ARPAC. L'ente regionale aveva rilevato che la ditta in esame superava il limite di 55 DB, a meno di 70 metri di distanza, tale limite è nettamente superato dalla Cementir a una distanza di 300 metri. Le prime abitazioni distano dalla Cementir meno di 50 metri;
la delibera dell'Assessorato regionale all'ambiente n. 763 del 13 novembre 2003 - che rappresenta uno degli atti con cui si decide la realizzazione del nuovo Policlinico nel comune di Caserta - rileva l'incompatibilità della struttura sanitaria con le attività estrattive. Il polo ospedaliero è in avanzata costruzione e rappresenta un'inconfutabile struttura di interesse pubblico di tutta la provincia di Caserta, oltre che un volano per lo sviluppo economico del capoluogo di provincia (550 posti letto, oltre 500 posti di lavoro diretto e almeno 5.000 per attività connesse);
la delibera di Giunta regionale n. 1500 del 18 settembre 2008 sancisce, seppure attraverso le procedure di delocalizzazione, la necessità e l'obbligo della dismissione di cava e cementificio Moccia a Caserta. Appare agli interroganti del tutto evidente che la cava e il cementificio della Cementir non possono esonerarsi dalla definitiva chiusura e/o delocalizzazione solo perché una delibera di Giunta ne riclassifica l'area senza considerare lo stato dei luoghi e la mancanza di requisiti per tale classificazione migliorativa che rischia di aggravare ulteriormente le condizioni di una porzione del territorio casertano oggetto di una speculativa attività estrattiva;
la delibera di Giunta regionale n. 579 del 4 aprile 2007 che riclassifica la zona critica ZCR.C.1, in cui ricadeva la cava di calcare Vittoria della società Cementir, in area di crisi è una decisione a giudizio degli interroganti sconcertante e singolare, visto che vi erano tutti i presupposti affinché la cava fosse riclassificata ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del PRAE in ZAC (zona altamente critica), così come di fatto è, in continuità e unicità alla Z.A.C di Caserta. Tale scelta appare agli interroganti ancora più paradossale e oscura sul piano tecnico e amministrativo e solleva legittimi sospetti sull'operato della Regione (ossia dei funzionari che hanno proposto ai decisori politici tale scelta), se si considera che l'art. 21 delle norme attuative del PRAE, che disciplina i comparti estrattivi, concede un'estensione massima di 35 ettari, nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree di riserva. L'estensione dell'intera superficie della cava Vittoria è di 81,8 ettari in cui sono contenuti i 19,08 ettari dell'ampliamento richiesto ai sensi dell'art. 27 delle norme citate. Così facendo si è concesso alla Cementir di essere autorizzata a fare estrazioni oltre i limiti consentiti per le aree suscettibili di nuove estrazioni e per le aree di riserva,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda dare disposizioni per un'immediata interruzione dell'attività estrattiva della Cementir Italia Srl, svolta nei comuni di Caserta e Maddaloni;
se non ravveda l'urgenza di porre in atto ogni misura consentita dalla legge per invitare l'azienda alla dismissione o delocalizzazione in ragione dell'evidente incompatibilità ambientale, sanitaria, urbanistica e territoriale della Cementir Italia Srl.