Pubblicato il 13 maggio 2010
Seduta n. 380
LEGNINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
con i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, le imprese ubicate nei territori di Abruzzo e Molise venivano escluse dal campo dei soggetti beneficiari degli sgravi contributivi spettanti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
a seguito di sentenze del TAR del Lazio (n. 8374 e n. 8375 del 2003) e del Consiglio di Stato (n. 66 e n. 67 del 2006) i richiamati decreti sono stati annullati per carenza di motivazione per la parte afferente al mancato riconoscimento dello sgravio dei contributi da corrispondere all'INPS da parte delle imprese operanti nella regione Abruzzo;
il Governo non ha dato esecuzione alle predette sentenze ed è stato proposto ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza del TAR del Lazio con sentenza del 24 agosto 2006, n. 10968, che ha nominato un Commissario ad actus, il quale con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali del 15 luglio 2008, con forte sorpresa delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi, ha riconfermato il contenuto dei richiamati decreti del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997;
le imprese abruzzesi beneficiarie dei predetti sgravi hanno provveduto ad impugnare il provvedimento adottato dal Commissario, ad oggi ancora senza esito;
nel frattempo, l'INPS, sulla base del decreto del Commissario, ha attivato le procedure per il recupero delle somme dovute a titolo di sgravi dalle imprese beneficiarie dell'Abruzzo, delegando a tal fine la società Equitalia;
il contenzioso fra l'INPS e i datori di lavoro beneficiari dei predetti sgravi contributivi è stato affrontato con l'approvazione di un'apposita disposizione normativa contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2007, che tuttavia rimane ancora inattuata;
l'articolo 1, comma 754, della legge n. 296 del 2006, infatti, ha disposto che, con decreto del Ministro del lavoro, vengano disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS relativi agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del medesimo Ministero del 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997 e che in attesa dell'emanazione del decreto siano sospese le procedure esecutive nel frattempo predisposte dall'INPS;
considerato che:
ad oggi tale decreto non è stato ancora adottato, lasciando aperta la questione della regolazione definitiva di debito e credito delle imprese abruzzesi beneficiarie degli sgravi contributivi nei confronti dell'INPS;
l'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, stabilisce che "Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione del debito e di credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997 (...). Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi quanto prima al fine di emanare, entro brevi termini, il decreto previsto dall'articolo 1, comma 754, della legge n. 296 del 2006, al fine di disciplinare in via definitiva le modalità di rimborso delle maggiori somme già versate o l'estinzione delle somme ancora non versate dalle imprese abruzzesi nei confronti dell'INPS, relative agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei citati decreti ministeriali del 1994 e del 1997;
se sia a conoscenza che l'INPS, contrariamente a quanto previsto nella norma di legge su indicata, non soltanto ha avviato le procedure di recupero coattivo in assenza dell'emanazione del decreto, ma inoltre non provvede a rilasciare il DURC, determinando notevoli problemi alle aziende abruzzesi interessate e quali iniziative intenda adottare per ripristinare il rispetto dell'ultima parte del comma 754, articolo 1, della legge n. 296 del 2006.