Atto n. 3-01263 (in Commissione)

Pubblicato il 14 aprile 2010
Seduta n. 358

FILIPPI Alberto - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

con effetto dal 1° gennaio 2010, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat è esteso anche alle prestazioni di servizi;

la normativa comunitaria in materia di elenchi riepilogativi e di dichiarazione periodiche IVA (direttiva 2006/112/CE) è modificata per effetto:

della direttiva 2008/8/CE, con lo scopo di modificare il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi, che coinciderà come regola generale con il paese del committente, anziché in quello del prestatore;

della direttiva 2008/117/CE, con la finalità di contrastare le frodi IVA connesse alle operazioni intracomunitarie attraverso le verifiche incrociate di informazioni tra le Autorità fiscali dei Paesi UE; infatti risulta eccessivo il tempo che passa dal momento in cui viene effettuata l'operazione e lo scambio delle relative informazioni ed è importante che sia il fornitore, sia l'acquirente dichiarino le operazioni nello stesso periodo d'imposta;

la direttiva 2008/8/CE sostituisce, fra le altre, l'art. 262 e le lett. a), b) e d) del primo paragrafo dell'art. 264 della direttiva 2006/112/CE;

le modifiche apportate all'art. 264 della direttiva 2006/112/CE riguardano l'indicazione: del numero di identificazione IVA del cedente o del prestatore, rispettivamente per le cessioni intracomunitarie, non imponibili ai sensi dell'art. 138, par. ,1 e le prestazioni di servizi, imponibili nel Paese del committente, soggetto passivo, ai sensi del nuovo art. 44 che inverte il luogo impositivo delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi, non più identificato con il Paese del prestatore, ma con quello del committente; del numero di identificazione IVA del cessionario o del committente, per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi; per ogni acquirente o committente, il valore totale delle cessioni di bene o delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo;

la direttiva 2008/117/CE sostituisce gli articoli 263, 264, par. 2, e 265, par. 2, della direttiva 2006/112/CE, riferito alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi, di modo che la stessa prassi da trimestrale divenga mensile e gli elenchi vengano presentati entro la fine del mese successivo;

i Paesi membri possono prevedere, a determinate condizioni da loro stessi stabilite, che gli elenchi riepilogativi siano presentati con cadenze trimestrali, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, a condizione che l'ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 264, par. 1, lett. d), e all'art. 265, par. 1, lett. 1, lett. c), non sia superiore, né per il trimestre di riferimento, né per il ciascuno dei quattro trimestri precedenti a 50.000 euro, ovvero, fino al 31 dicembre 2011, a 100.000 euro (o al suo controvalore in valuta nazionale);

il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo deve essere indicato negli elenchi relativi al trimestre in cui l'imposta diventa esigibile;

l'importo delle rettifiche discendenti dalla procedura di variazione in diminuzione dell'imponibile deve essere indicato negli elenchi relativi al trimestre in cui la rettifica è stata notificata all'acquirente;

non è stato possibile per i contribuenti conoscere la propria periodicità e le relative scadenze di presentazione dei modelli Intra, in mancanza del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2010, non ancora pubblicato alla data del 25 febbraio 2010, nonché del provvedimento 22 febbraio 2010 del Direttore dell'Agenzia delle dogane emanato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'ISTAT, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle dogane in data 22 febbraio 2010;

il software Intra@web per la compilazione dei nuovi modelli è stato messo a disposizione solo il giorno 18 febbraio e con il software del 2009 non è stato possibile gestire l'elaborazione;

il software di cui sopra (versione 11.0.0.0) manifesta problemi di funzionamento ed è momentaneamente disponibile nella sola versione stand alone e non ancora nella versione client server;

i tracciati record per lo sviluppo dei gestionali aziendali sono stati ufficializzati solo il 22 febbraio 2010 con il provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate, delle dogane e dell'ISTAT;

l'art. 3 dello statuto del contribuente dispone che i nuovi adempimenti non entrino in vigore prima di 60 giorni dall'emanazione dei provvedimenti attuativi;

l'Agenzia delle entrate, con propria circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, ha precisato che le scadenze del 20 o 25 febbraio (relative al mese di gennaio) sono decorse prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e finanze 22 febbraio 2010 (Gazzetta Ufficialen. 53 del 5 marzo 2010), ritenendo "in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), secondo cui il rapporto con l'Amministrazione deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede e in aderenza, in particolare alla previsione di cui all'art. 3, comma 2, del predetto statuto, i soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del 22 febbraio, per adempiere all'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010)";

l'art. 10, comma 2, dello stesso statuto prevede che non siano irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa e, al comma 3, che le sanzioni non siano comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi della ritardata emanazione del decreto legislativo n. 18 dell'11 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010, e dei relativi provvedimenti di attuazione;

quale sia il motivo per cui nel decreto ministeriale del 22 febbraio 2010 non è stato previsto un periodo transitorio che consenta di adempiere oltre il termine telematico del 25 del mese successivo al periodo di riferimento, anche al fine di non obbligare i contribuenti alla presentazione di elenchi integrativi;

se nel determinare la periodicità relativa al 2010 dovranno essere considerate, fra le operazioni relative ai quattro trimestri precedenti, anche quelle relative ai servizi resi o ricevuti nel 2009, considerando che gli archivi informatici del 2009 non contengono la catalogazione dei servizi secondo la nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2010;

se, in base all'art. 3, comma 2, dello statuto del contribuente, saranno non sanzionabili tutti gli elenchi presentati entro il 4 maggio 2010, vale a dire entro il 60° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 del decreto ministeriale 22 febbraio 2010 riguardante le modalità e i termini di presentazione dei nuovi elenchi riepilogativi;

quali siano i motivi per cui l'Agenzia delle entrate da un lato, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, dichiara non sanzionabili le errate compilazioni dei modelli che verranno corretti/integrati entro il 20 luglio 2010, lasciando intravedere la sanzionabilità di quelli ritardati, mentre dall'altro l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, dall'altro dispone però che "la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta", presupponendo quindi che dal punto di vista normativo l'errore o l'incompletezza dell'elenco possa essere rimosso senza sanzioni, non necessariamente entro un termine, anche in caso di verifica.