Atto n. 3-01216

Pubblicato il 10 marzo 2010, nella seduta n. 350
Svolto nella seduta n. 491 dell'Assemblea (20/01/2011)

TOMASELLI , DELLA SETA , FERRANTE - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. -

Premesso che:

con decreto 15 ottobre 2009, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha dato un giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale di un progetto presentato dalla società londinese "Northern Petroleum";

si tratta, in sostanza, di effettuare un’indagine sismica con il sistema degli air gun per procedere alla ricerca di idrocarburi in mare di fronte alle coste che vanno da Bari e fino a Brindisi. La tecnica utilizzata consiste nello sparare sotto i fondali “proiettili d’aria”: dalle “risposte” del sottosuolo si deduce se vi sono o no idrocarburi. In caso di esito positivo di questa indagine preliminare, il progetto prevede (e il decreto autorizza) la realizzazione di pozzi esplorativi ad una profondità stimata di circa 2.000 metri;

a quanto risulta agli interroganti, il progetto ha ottenuto il parere favorevole anche dalla commissione tecnica Via/Vas;

contro tale decreto, il Comune di Ostuni (Brindisi) ha presentato ricorso al Tar, con intervento ad adiuvandum della Regione Puglia e del Comune di Fasano (Brindisi);

il TAR di Lecce sezione prima il 24 febbraio 2010 ha accolto tale ricorso ed ha pronunciato un'ordinanza di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale;

tale sospensiva è stata concessa, come recita l'ordinanza, "rilevato che il procedimento di compatibilità ambientale è culminato nella adozione di provvedimenti ministeriali che sembrano avere disatteso alcuni considerevoli profili di criticità qui di seguito riportati:

omesso perfezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del rappresentante designato dalla Regione Puglia, con conseguente mancata valutazione di interessi ascrivibili all’ente territoriale;

omessa considerazione del carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica denominata "Air gun", soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di un'alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell’area ove si svolge l’attività in questione;

non adeguata considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salvaguardia di alcune specie marine (in particolare, Misticeti e Odontoceti);

omessa valutazione dei pregiudizi che l'attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero (attività di esercizio della pesca, del turismo, della balneazione ecc.)";

l'impatto assai negativo in termini naturalistici, paesaggistici, turistici sulle coste e sul mare pugliesi erano, peraltro, già state sostenute dalla stessa Soprintendenza per i beni architettonici di Lecce, Brindisi e Taranto che, in sede di parere Via, affermava che “in caso di esito positivo delle ricerche le eventuali strutture fisse andrebbero ad incidere in un contesto di particolare rilievo sia paesistico che ambientale”;

tale procedimento è stato oggetto, sempre a firma degli interroganti, dell'atto di sindacato ispettivo 3-01129 del 26 gennaio 2010, con il quale, premessi i rischi ambientali di tali interventi, si richiedeva ai Ministri in oggetto se ritenevano di convocare una apposita Conferenza di servizi e procedere conseguentemente alla sospensione delle autorizzazioni rilasciate,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda procedere, alla luce dell'ordinanza del TAR di Lecce e a tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della salute umana, alla revoca di tutte le autorizzazioni già rilasciate alla società "Northern Petroleum";

se i Ministri per i beni e le attività culturali e della salute non intendano, per quanto di loro competenza ed in forza delle ragioni sopra richiamate, rappresentare al Ministro dell'ambiente l'opportunità della revoca di tali autorizzazioni.