Atto n. 2-00167

Pubblicato il 4 marzo 2010
Seduta n. 346

ASTORE , MONGIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

in applicazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 3253 del 2002, e successive proroghe, relativa agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia) è stata prevista, nei tre anni successivi, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei territori delle province interessate agli eventi stessi. Tale sospensione, inizialmente, è stata riconosciuta anche ai datori e dipendenti pubblici;

il Presidente della Regione Molise, Commissario delegato, con il decreto n. 5 del 14 febbraio 2003 ed il decreto n. 7 del 19 febbraio 2003, ha esteso i benefici di cui sopra a tutti i Comuni della provincia di Campobasso. Con analogo provvedimento tali benefici sono stati previsti per 43 Comuni della provincia di Foggia;

il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, individua, all’articolo 6, i soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, riservando il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile, ed escludendo dunque dal beneficio stesso enti e dipendenti pubblici;

a seguito di istruzioni emanate dall’Inpdap, con numerose note operative e circolari, gli enti e le amministrazioni pubbliche interessate avevano iniziato, già a partire dal mese di marzo 2006, a versare i contributi mensili, sospesi a seguito degli eventi sismici, secondo un piano di ammortamento concordato con lo stesso istituto previdenziale per un durata mediamente intorno ai 20 anni;

a fronte della questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, l’Inpdap, in ragione dei tempi richiesti per l’emanazione del pronunciamento della Corte costituzionale (poi dichiarate inammissibili o infondate con sentenza della Corte n. 325 del 2008) ha sospeso tutte le iniziative avviate per il recupero immediato dei crediti pregressi ai sensi della normativa attualmente vigente. Il tutto fermo restando l’obbligo, per tutto il periodo di sospensione, per le amministrazioni e gli enti iscritti, di proseguire il versamento contributivo con le modalità dettate dalle ordinanze e secondo i piani di ammortamento già a suo tempo predisposti (ultimo provvedimento in ordine di tempo è la circolare n. 11 del 27 maggio 2009);

a seguito della sentenza della Corte costituzionale, l'efficacia delle disposizioni di protezione civile emanate ai sensi della citata legge n. 225 del 1992 resta, quindi, confermata nei confronti dei datori di lavoro privati, per i quali il recupero della contribuzione sospesa deve essere effettuato secondo i termini e le modalità fissati nelle richiamate ordinanze, mentre non trova applicazione retroattiva, stante la natura interpretativa del predetto articolo 6, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, così come elencate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

l’Inpdap in assenza di interventi legislativi in deroga alla normativa successivamente introdotta, come sopra richiamata, impone agli enti e alle amministrazioni pubbliche, nonché al loro personale, di provvedere al recupero della contribuzione, sospesa a seguito di eventi calamitosi, secondo i principi generali in tema di riscossione previsti dalla normativa vigente e non secondo le modalità indicate dalle ordinanze emergenziali a suo tempo emanate. In deroga al citato art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263, è stata introdotta una disciplina speciale di recupero contributivo a favore dei soggetti pubblici specificatamente individuati (Regioni Marche ed Umbria ed i Comuni del cosiddetto "cratere" della provincia di Campobasso, nonché due Comuni della provincia di Foggia);

il recupero dei crediti contributivi richiesto ora dall’Inpdap interessa, per la provincia di Campobasso, tutti i Comuni ad eccezione di quelli di Bonefro, Castellino del Biferno, Casacalenda, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ripabottoni, Rotello, Ururi e, per la provincia di Foggia, tutti i Comuni ad eccezione di quelli di Castelnuovo Monterotaro e Pietra Montecorvino;

recentemente l’Inpdap, con la nota operativa n. 4 del 22 febbraio 2010 chiede che gli enti e le amministrazioni pubbliche escluse dal beneficio della sospensione, ai sensi del citato art. 6, comma 1-bis, provvedano al versamento dell’esistente credito contributivo, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, in un’unica soluzione, entro un mese dalla data di ricezione della nota, restando salva la possibilità per gli enti interessati, in alternativa all’estinzione del debito contributivo in un’unica soluzione, di richiedere il pagamento dilazionato del dovuto, con una rateizzazione che, in rapporto all’entità delle somme da introitare, può essere autorizzato fino ad un massimo di 60 mesi;

considerato che:

nelle ultime due Legislature sono stati numerosi i tentativi da parte degli interpellanti di rivedere la normativa vigente, proponendo modifiche interpretative e interventi finanziari, attraverso la presentazione di appositi emendamenti e ordini del giorno, a sostegno delle zone terremotate del Molise e della provincia di Foggia, così da porre fine ad inique disparità di trattamento rispetto ad altre aree del Paese colpite da eventi sismici;

stante la non chiarezza della nota n. 4 del 22 febbraio 2010, sopra richiamata, sembrerebbe che l’Inpdap per la rateizzazione pretenderebbe anche gli interessi, con conseguente ulteriore aggravio per le casse degli enti interessati;

la restituzione dei contributi sospesi entro i termini richiesti dall’Inpdap produrrebbe inevitabilmente sulle lavoratrici e sui lavoratori e sugli stessi enti debitori una pesante esposizione economica tale da determinare una drastica riduzione degli stipendi che porterebbe le famiglie ad affrontare notevoli difficoltà economiche finanziarie e di trascinare alcuni enti locali verso il sicuro dissesto economico;

si ipotizza che in media un dipendente pubblico dovrebbe restituire in unica soluzione all’incirca 8.000 euro;

per gli enti soggetti al patto di stabilità interno si metterebbe seriamente in pericolo il rispetto dello stesso patto con conseguenze sanzionatorie pesantissime: a) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008); b) divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art. 76, comma 4, citato); c) divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio; d) divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti; e) riduzione dei trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e saldo reale e comunque in misura non superiore al 5 per cento; f) rideterminazione di indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (art. 61, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008); g) divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 14 gennaio 2008);

senza l’intervento di un decreto-legge o di un'ordinanza in deroga del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma della legge n. 225 del 1992, le conseguenze per gli enti e le popolazioni del Molise e della provincia di Foggia saranno pesantissime,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare il collasso finanziario dei soggetti tenuti alla restituzione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi previdenziali, prevedendo, in subordine, che le restituzioni possano essere effettuate in un periodo più lungo di quello oggi previsto (pari ad almeno dieci anni) e senza la corresponsione di interessi, stante la complessità e la contraddittorietà della normativa che ha regolato la materia.