Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02717

Atto n. 4-02717

Pubblicato il 17 febbraio 2010
Seduta n. 336

PASSONI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

la legge n. 335 del 1995, all’articolo 1, comma 11, prevedeva la rideterminazione decennale dei coefficienti di trasformazione relativi all’età, di cui al comma 6 dello stesso articolo, utilizzati nel sistema di calcolo contributivo;

la legge n. 247 del 2007, all’articolo 1, commi da 12 a 16, ha previsto una specifica disciplina per la modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione; in particolare, il comma 12 aveva previsto la costituzione, attraverso apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, di una commissione composta da 10 esperti indicati dai suddetti Ministri, dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative;

il compito della suddetta commissione era quello di proporre (entro il 31 dicembre 2008) modifiche dei criteri di calcolo dei predetti coefficienti;

considerato inoltre che:

quanto previsto dal richiamato articolo 1, commi da 12 a 16, della legge n. 247 del 2007 non ha avuto seguito e, come più volte annunciato da esponenti del Governo, dal 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione approvati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

i coefficienti di trasformazione di capitali in rendite sono strutture matematicamente complesse che trovano applicazione nei sistemi pensionistici a capitalizzazione e il loro adattamento a sistemi di ripartizione di tipo contributivo, qual è il sistema introdotto in Italia con la richiamata legge n. 335 del 1995, richiede, a maggior ragione, che siano assicurate la correttezza economico-attuariale della formula con cui i coefficienti sono calcolati, nonché la qualità dei dati statistici sui quali la formula stessa deve operare;

è necessario garantire, come avviene in Svezia (Paese che ha adottato nel 1998 un sistema previdenziale simile a quello italiano), la massima trasparenza e compiutezza dell’informazione sui criteri, le formule, le basi tecniche su cui sono definiti i coefficienti di trasformazione;

in Italia la formula e le basi tecniche usate nel 1995 per calcolare i coefficienti entrati in vigore nel 1996 furono tardivamente rese note nel 2001;

tale atto fu predisposto dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, organo che non esisteva al momento della definizione dei coefficienti nel 1995 e che non risulta istituzionalmente preposto a tale funzione;

risulta inoltre che le formule e le basi tecniche utilizzate per il calcolo dei coefficienti furono rese note dal Nucleo in appendice ad uno studio intitolato “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio”, che aveva tutt’altro oggetto;

risulta che la stessa nota esprimeva dubbi e riserve sulla metodologia e sull’affidabilità delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di trasformazione;

la relazione tecnica che accompagna la delibera n. 9 del 26 luglio 2006 del Nucleo è l’unico atto nel quale siano contenute alcune informazioni sui criteri seguiti per l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione;

dalla suddetta relazione tecnica si apprende che: a) i coefficienti sono stati aggiornati nel 2005; b) la formula utilizzata è rimasta uguale a quella utilizzata nel 1995 mentre sono cambiate le basi tecniche; c) le tavole di sopravvivenza dei pensionati di vecchiaia furono assunte uguali a quelle rilevate dall’ISTAT per la popolazione generale nel 2002; d) per il medesimo anno 2002, l’ISTAT provvide a rilevare, appositamente, le tavole di sopravvivenza dei pensionati di reversibilità; le probabilità, distinte per genere ed età al decesso, che il pensionato di vecchiaia lasci un coniuge superstite; la probabilità, ugualmente distinta per genere ed età, che il superstite perda il diritto alla pensione contraendo nuove nozze; e) la relazione tecnica del Nucleo nulla dice, invece, sulle percentuali di riduzione, distinte per sesso e sull’aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali; ciò non consente di sapere se siano state confermate le percentuali usate nel 1995 peraltro giudicate, da alcuni studiosi, scarsamente attendibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che sia legittimo avere avviato dal mese di gennaio 2010 la procedura per l’applicazione dei nuovi coefficienti, non avendo dato seguito a quanto previsto da una legge dello Stato (la legge n. 247 del 2007) in particolare per ciò che riguarda la formazione della commissione che avrebbe dovuto verificare ed eventualmente modificare i criteri su cui sono stati definiti i coefficienti di trasformazione relativi al sistema di calcolo contributivo;

se sia legittimo, considerato che la legge n. 335 del 1995 nulla indica a questo proposito, applicare i nuovi coefficienti all’intero montante contributivo, producendo così evidenti disuguaglianze di trattamento tra lavoratori della stessa età e che svolgono identiche mansioni;

se il Governo non ritenga necessario rendere urgentemente pubbliche le basi tecniche utilizzate per il calcolo dei coefficienti in vigore dal 1° gennaio 2010.