Atto n. 4-02469

Pubblicato il 22 dicembre 2009
Seduta n. 307

BAIO - Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

il comma 4, lettera d-bis), dell'articolo 119 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 295 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni, afferma che, per i soggetti affetti da diabete, al fine del conseguimento, della revisione o della conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie, la commissione medica, atta all'accertamento dei requisiti fisici e psichici, sia integrata da un medico specialista diabetologo, ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia e dell'espressione del giudizio finale;

le "Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete", al punto 2.1.2, relativo a pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze, dispone che la patente può essere rilasciata "A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata";

il paziente affetto da diabete mellito, che presenta un buon compenso glicemico e conduce uno stile di vita adeguato, può condurre una vita normale ed escludere la comparsa di complicanze;

in modo particolare, il diabetico fornito di microinfusore oppure soggetto a terapie insuliniche attuali, è nelle condizioni di affrontare la quotidianità al pari di un soggetto sano, ed ha la consapevolezza della gestione della propria malattia, senza incorrere in effetti ipoglicemizzanti imprevedibili;

il Testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce rossa italiana (CRI), approvato con ordinanza commissariale n. 34 del 10 febbraio 2009, non prevede il rilascio di abilitazione alla guida in caso di soggetti affetti da diabete;

la CRI, in ragione delle finalità di soccorso a cui sono destinati i propri mezzi, ritiene assolutamente prioritario adottare una normativa improntata alla massima garanzia di sicurezza per il conducente ed i terzi, escludendo anche la verifica "caso per caso", della sussistenza dei requisiti di idoneità al rilascio della patente, per i soggetti affetti da diabete mellito,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per evitare che il paziente diabetico, in costanza di requisiti psico-fisici idonei, non venga discriminato e penalizzato da normative e regolamenti atti a limitare il proprio diritto alla circolazione e ad una vita normale.