Pubblicato il 17 dicembre 2009
Seduta n. 305
VALDITARA - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia. -
Premesso che:
il Consiglio di Stato e le sezioni unite della Corte di cassazione sulla giurisdizione in materia di graduatorie provinciali ai fini dell’assunzione del personale docente della scuola statale, in epoca recente, si sono pronunciate in modo diametralmente opposto, affermando, il Consiglio di Stato (sezione VI, 1° ottobre 2008 , n. 4751) la giurisdizione dell’autorità giudiziaria amministrativa e la Cassazione sezioni unite (ex multis 13 febbraio 2008, n. 3399) la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria;
nel frattempo il legislatore è intervenuto sulla materia con l'art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui "La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo";
a quanto risulta all'interrogante il Tar del Lazio, nonostante la statuizione di cui al citato art. 59, continua a non tenere conto dell’insegnamento impartito dalla Suprema Corte in sede nomofilattica, omettendo di rilevare d’ufficio le questioni di giurisdizione, nonché emettendo sentenze con effetti devastanti per l’amministrazione scolastica, tali da indurre il Governo, in ultimo, ad intervenire con provvedimento d’urgenza (si veda il decreto-legge n. 134 del 2009);
il Tar del Lazio, nonostante la carenza di giurisdizione, ha emesso il 3 dicembre 2009 un’ulteriore sentenza (n. 12417/2009), riguardante i punteggi da attribuire nelle graduatorie ad esaurimento ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento non conseguite presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis), disponendo l’annullamento del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, nella parte in cui, punto A. 5, stabilisce che per “Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A. 1) o A. 3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;
a fronte del comportamento del giudice amministrativo l’Avvocatura dello Stato continua a non utilizzare gli strumenti previsti dall’ordinamento, al fine di ottenere la declaratoria di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 40 della legge n. 1034 del 1971 prima della definizione del giudizio e/o eventuale impugnazione davanti al Consiglio di Stato dopo la sentenza di I grado, stante la statuizione implicita della giurisdizione – si veda Consiglio di Stato adunanza plenaria 30 agosto 2005, n. 4) così da impedire gli effetti devastanti delle sentenze costitutive di annullamento del Tar Lazio;
a giudizio dell'interrogante, il comportamento descritto da parte dell’Avvocatura dello Stato espone l’amministrazione ad azioni risarcitorie con sicura soccombenza in costanza di effettività delle sentenze del Tar in parola o, in subordine, espone il Governo alla necessità di intervenire con ulteriore decretazione d’urgenza,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dare mandato all’Avvocatura dello Stato per utilizzare gli strumenti offerti dall’ordinamento per l’applicazione dell'art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e per scongiurare il rischio di ulteriore destabilizzazione delle posizioni utilmente acquisite nelle graduatorie a esaurimento da parte dei docenti interessati.