Atto n. 4-02203

Pubblicato il 4 novembre 2009
Seduta n. 272

PARAVIA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee. -

Premesso che:

la legge n. 40 del 2004 all’art. 11 testualmente recita “1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”;

il decreto legislativo n. 191 del 2007, attuando la direttiva 2004/23/CE, sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane stabilisce che rientrano in tale competenza i gameti e gli embrioni, stabilendo che i centri di fecondazione assistita diventino “istituti dei tessuti”. Il citato decreto legislativo in ottemperanza all’art. 11 della legge n. 40 del 2004 prevede la competenza specifica dell’Istituto superiore di sanità (ISS) per gameti ed embrioni;

in virtù del predetto art. 11 della legge n. 40 del 2004 e del decreto legislativo n. 191 del 2007, il giorno 8 maggio 2008, la responsabile del Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, con provvedimento n. 0003956-P-08/05/2008, è stata designata rappresentante nazionale nel Comitato di regolamentazione istituito presso la Commissione europea ai fini della definizione di norme tecniche sulla qualità e sicurezza in tema di cellule e tessuti, per quanto attiene agli aspetti relativi alla medicina riproduttiva;

in applicazione della direttiva 2004/23/CE, sono in recepimento in Italia le direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE aventi ad oggetto: prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

lo schema di decreto legislativo per recepimento delle summenzionate direttive in esame al Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009 non rispetterebbe ad avviso dell'interrogante le competenze in materia di rilevazione dati e segnalazione eventi avversi stabiliti sia dal decreto legislativo n. 191 del 2007, che individua l’organismo competente nell’ISS come da art. 11 della legge n. 40 del 2004, per le competenze esclusive dell’ISS per la tipologia di materiale genetico e cioè gameti ed embrioni;

all’articolo 18 dello schema di decreto legislativo, le disposizioni finanziarie prevedrebbero testualmente: “1. Agli oneri di cui al presente decreto, al netto dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal consolidamento delle attività già svolte dalle amministrazioni interessate, pari ad euro 1.080.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, vengono versati nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva rassegnazione, in deroga, a decorrere dall’anno 2010, all’art. 2, comma 615 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, ciascuno per quanto di propria competenza, del motivo per il quale le competenze in materia di gameti ed embrioni siano state attribuite al Centro nazionale trapianti e al Centro nazionale del sangue;

quale sia il motivo per il quale in un momento economico particolare come quello in essere, con procedura d’infrazione in corso per non aver ancora recepito le direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, siano state attribuite nuove competenze del Centro nazionale trapianti e al Centro nazionale del sangue in materia di embrioni e gameti, competenze non previste dalla legge n. 40 del 2004, con conseguente aumento di copertura finanziaria per l’attuazione delle direttive oggetto di recepimento;

quale sia il parere del Governo in ordine al presumibile incremento dell'onere finanziario derivante dalla circostanza che il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale del sangue sono chiamati a rilevare i dati inerenti ad embrioni e gameti, svolgendo un compito che già viene assolto dal Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sulla base della copertura economica prevista dall'art. 11, comma 6, della legge n. 40 del 2004, ed in particolare quale sia il motivo per il quale si disperdano così ulteriori risorse, che ad avviso dell'interrogante potrebbero essere sicuramente meglio utilizzate.