Pubblicato il 20 ottobre 2009
Seduta n. 267
POLI BORTONE - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno. -
Premesso che:
in attuazione del monitoraggio delle aziende zootecniche insistenti nell’area in prossimità della zona industriale della città di Taranto, l’Asl di riferimento ha avviato una serie di controlli avvalendosi dell’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e Molise di Teramo;
l’esito di tali controlli ha portato ad una vera e propria mattanza degli animali, in particolare di ovini-caprini e bovini risultati positivi alla diossina;
per quanto risulta all'interrogante, si ha motivo di ritenere che la stessa Asl abbia commesso e continui a commettere una serie di irregolarità nell’adozione delle ordinanze di abbattimento degli animali presunti contaminati dalla diossina;
una prima irregolarità parrebbe riguardare la violazione dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sulla competenza degli organi deputati ad emettere le ordinanze contingibili ed urgenti; secondo tale articolo infatti “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco (...). Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d'urgenza (...) spetta allo Stato o alle regioni in ragione delle dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie" fino a quando non intervengano, appunto, lo Stato o le Regioni;
analoga disposizione è contenuta nell’articolo 50, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
da una lettura comparata delle norme anzidette appare evidente che giammai le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dai direttori dei servizi veterinari;
un’altra irregolarità sembra attenere la violazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 158 del 2006, attuativo degli articoli 10 e 11 del regolamento comunitario n. 882/2004, dal momento che detto articolo dispone che le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per le analisi, sono stabiliti in sede comunitaria;
l’articolo 11 del regolamento n. 882/2004 dispone a sua volta, al comma 1, che i metodi di campionamento e di analisi nel contesto dei controlli ufficiali devono essere conformi alle pertinenti norme comunitarie, mentre, al comma 5, stabilisce che “Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore (...) i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti”;
l’articolo 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale dispone che “nei casi di analisi di campione per le quali non è prevista la revisione, l’organo procedente deve dare avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L’interessato ha diritto a presenziare alle analisi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico”;
invece risulta all'interrogante che la Asl in questione non inviti gli operatori ad essere presenti alle operazioni di prelievo dei campioni degli organi degli animali e non consegni agli allevatori l’aliquota di loro spettanza per ulteriori pareri da parte di esperti, così come previsto dall’articolo 11, comma 6, del regolamento n. 882/2004, adducendo a motivazione, comunque insufficiente, una non meglio precisata impossibilità tecnica (e che, singolarmente, riguarderebbe tutti i campioni che vengono prelevati);
dette norme sono state emanate dal legislatore non soltanto a garanzia della tutela degli operatori, ma anche e soprattutto a garanzia della regolarità ed affidabilità dei controlli per una reale tutela della salute pubblica;
la questione non è di poco conto atteso che, ove mai i risultati delle analisi delle carni dovessero essere errati, incommensurabili sarebbero i danni e il pregiudizio che ne deriverebbero non soltanto agli allevatori e/o agricoltori destinatari di ordinanze, ma all’intera economia territoriale e nazionale, che verrebbe privata di importanti e capitali settori dell'economia, come l’allevamento del bestiame e l’agricoltura;
è già accaduto che i risultati delle analisi eseguite dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e Molise di Teramo, convenzionato anche con l’ASL, in passato non abbiano trovato riscontro nelle analisi parallele eseguite presso il laboratorio Eurofins di Amburgo, accreditato a livello europeo e che ciò si è verificato per i vitelli di Maglie e il latte di bufala del Casertano, rispetto ai quali le Asl avevano creato un inutile allarmismo;
inoltre l'interrogante ritiene che le ordinanze di abbattimento siano eccessive e tali da non tenere conto delle norme vigenti in materia di benessere e tutela degli animali;
le norme comunitarie prevedono l’abbattimento degli animali solo nell’ipotesi in cui gli stessi e/o loro derivati siano destinati all’alimentazione;
non vi sono norme comunitarie che obblighino ad abbattere capi di bestiame non destinati all’alimentazione e/o per i quali può essere avviato un processo di decontaminazione;
quanto agli animali destinati all’alimentazione l’articolo 23 del decreto legislativo n. 158 del 2006 prevede, come misura per la tutela della sanità pubblica, il divieto di uscita degli animali e dei prodotti dall’azienda, o dallo stabilimento, ovvero il ritiro dal consumo umano;
l’articolo 54 del regolamento n. 882/2004 puntualizza che l’autorità competente nel decidere le misure da intraprendere "tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità"; che inoltre in fatto di misure a tutela della salute pubblica prevede “la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato dell’importazione o esportazione di mangimi, alimenti o animali” ovvero “l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti”;
considerato inoltre che:
secondo studi dell'Università olandese di Wageningen “la diossina non è un morbo, che può essere trasmesso per contatto, ma viene assimilata dagli uomini e dagli animali e conservata nei tessuti adiposi”;
anche per queste ragioni la mattanza può e deve essere fermata, destinando gli animali a scopi diversi come quelli sociali: come fattorie didattiche e la “pet therapy”;
dette misure alternative all’abbattimento hanno trovato la condivisione del Centro per i diritti del cittadino, dell’Associazione nazionale per la difesa dei consumatori, della Confconsumatori-Confederazione generale dei consumatori, del Comune di Taranto e del Tavolo verde - libera associazione di agricoltori;
la misura dell’abbattimento degli animali è prevista, dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 158 del 2006, in caso di trattamenti illeciti da parte degli allevatori, ma il caso in questione evidentemente non rientra nella fattispecie, data la patente assenza di responsabilità in capo agli allevatori che, al contrario, sono parte lesa di un evento dannoso causato da altri;
gli allevatori tarantini sono in ogni caso penalizzati e discriminati rispetto ad altri anche in relazione agli aiuti e/o risarcimento per i danni ingiustamente patiti, basti considerare che per la regione Campania il Governo è intervenuto con il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante alcune misure per fronteggiare l’inquinamento da diossina, con il quale ebbe a stanziare, per il solo anno 2003, 7,8 milioni di euro, per i seguenti interventi: a) indennizzo per gli animali abbattuti; b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale per l’acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione di foraggi contaminati; c) contributi in conto capitale fino all’80 per cento della spesa per l’acquisto di bestiame da rimonta;
per questo insieme di ragioni la somma di 160.000 euro destinata dalla Regione Puglia agli allevatori danneggiati pare effettivamente irrisoria in quanto non copre nemmeno i costosi oneri per l’abbattimento degli animali,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare a tutela degli allevatori e agricoltori del tarantino;
quali iniziative si intenda metter in atto segnatamente per bloccare la mattanza degli animali e quindi per risarcire i gravi danni che la zootecnia e l’agricoltura delle zone interessate hanno già subito a causa dell’inquinamento e/o contaminazione da diossina.