Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01959

Atto n. 4-01959

Pubblicato il 16 settembre 2009
Seduta n. 253

LI GOTTI , BELISARIO - Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia. -

Premesso che:

l'articolo 235 del codice penale (relativo all'espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato) stabilisce, al primo comma, che "il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni";

il procedimento di espulsione di un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea è regolato, in base al nuovo articolo 183-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, dalle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il quale contiene - oltre alle norme relative a "respingimento ed espulsione" - anche norme riguardanti il "controllo delle frontiere". Ai sensi del medesimo Testo unico, l’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

in particolare l'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce che "Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina";

gli accordi bilaterali di riammissione hanno la finalità di agevolare l'attivazione delle procedure per l'identificazione, attraverso i canali diplomatici o consolari, della nazionalità degli immigrati irregolari e il conseguente rimpatrio degli stessi;

considerato che:

per quanto riguarda i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane va considerata la possibilità, prevista dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, che questi ultimi possano, con il loro consenso, scontare la pena nel loro paese di origine, purché il Paese abbia aderito alla convenzione. In nessun caso le autorità italiane possono comunque consentire che l’esecuzione della pena inflitta in Italia avvenga in un Paese nel quale sussista il rischio concreto che la persona sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti. Per il detenuto straniero che volesse utilizzare la possibilità offertagli dalla convenzione di Strasburgo è a disposizione una apposita modulistica presso l’ufficio matricola del carcere;

l'articolo 742 del codice di procedura penale, nella parte concernente i presupposti dell'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale, stabilisce che essa può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, abbia liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero sia idonea a favorire il suo reinserimento sociale, previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. Il consenso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. L'art. 744 del codice definisce altresì i limiti alla possibilità di esecuzione della condanna all'estero, stabilendo al primo comma che in nessun caso si può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

nel corso dell'ultimo anno vari organi di stampa hanno riportato dichiarazioni del Ministro dell'interno che a più riprese sottolineava come vi sarebbe un importante incremento percentuale (+30 per cento) dei provvedimenti di espulsione eseguiti dai competenti organi di pubblica sicurezza a carico di cittadini stranieri clandestini o irregolari;

nel corso dell'audizione presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, in data 15 ottobre 2008, il Ministro dell'interno riferiva che "nel 2008, fino al 30 settembre" sarebbero state 6.553 le espulsioni effettivamente eseguite, e 6.124 le riammissioni in base agli accordi bilaterali;

quanto riferito dal Ministro andrebbe comunque rapportato ad un aumento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, da 17.264 a 27.417 unità per quanto concerne gli immigrati giunti sul territorio italiano via mare, dato questo che non considera quindi gli ingressi clandestini attraverso le frontiere di terra e le altre modalità di ingresso irregolare;

nel corso della medesima audizione il Ministro dell'interno riferiva che "per quanto riguarda gli accordi bilaterali, fin dal 1991 [...] l'Italia ha avviato intese bilaterali con 30 Stati, dalle quali sono scaturiti 32 accordi di riammissione, già sottoscritti. Sono tuttora in corso di negoziato 14 accordi, tra cui si evidenziano quelli con i paesi rivieraschi del Mediterraneo (Libano, Siria e Turchia), e quelli con Paesi sub-sahariani, quali il Ghana, il Niger e il Senegal";

il quotidiano "Avvenire", in un articolo pubblicato il 2 settembre 2009, concernente il trasferimento delle persone straniere condannate, riporta un numero di trasferimenti pari a 216 nel 2005, 46 nell'anno 2006, 111 nel 2007 e 87 nel 2008,

si chiede di sapere:

quanti e quali Paesi ad oggi abbiano sottoscritto con l'Italia accordi internazionali o comunque bilaterali contenenti norme che prevedono la possibilità di respingimento nei rispettivi Paesi d'origine di propri cittadini giunti illegalmente in Italia;

quanti e quali Paesi ad oggi abbiano sottoscritto con l'Italia accordi internazionali o comunque bilaterali contenenti norme che prevedono, per il cittadino straniero condannato a pena detentiva con sentenza definitiva emessa da un tribunale italiano, la possibilità di scontare la pena nel Paese d'origine;

quale sia il numero di provvedimenti di respingimento e trasferimento di condannati nei Paesi d'origine effettivamente eseguiti nel 2008 e da gennaio 2009 ad oggi in base agli accordi in questione e se sia stato assicurato il rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalle leggi e dalle Convenzioni internazionali.