Pubblicato il 22 luglio 2009
Seduta n. 241
BALBONI - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
la questione sollevata nel presente atto di sindacato ispettivo appare di particolare delicatezza ed investe la gestione delle vendite immobiliari senza incanto presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna. Essa non risulta un'eccezione, bensì una regola determinata da un'illegittima prassi, priva di qualsiasi aggancio normativo;
con avviso di vendita immobiliare senza incanto il giudice delegato disponeva l’alienazione di tutta una serie di lotti corrispondenti ad autorimesse site a Bologna, via Camillo Ranzani, 14, di proprietà di CU.CO. Srl in concordato preventivo (C.P. 2 del 2008) per la udienza del 10 luglio 2009;
era previsto che le varie offerte fossero depositate entro il giorno precedente e cioè entro il 9 luglio. Veniva delegato un notaio;
in occasione dell'udienza di vendita senza incanto del 10 luglio si apprendeva che una società, anziché procedere, come avevano fatto tutti gli altri offerenti mediante il versamento per ciascun lotto di 3.200 euro direttamente presso la prevista agenzia del Monte dei Paschi di Siena, aveva effettuato i bonifici per tutti i lotti da Unicredit banca l’8 luglio 2009 con valuta in pari data per il beneficiario, e ciò in aperta violazione di quanto dispone l’art. 173-quinques delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile secondo cui la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 571 codice di procedura civile può avvenire anche mediante l’accredito a mezzo bonifico. In tal caso, però, “l’accredito deve aver luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte di acquisto”;
essendo la vendita, come già detto, fissata per il 10 luglio ed essendo previsto il termine per le offerte di acquisto il giorno precedente e cioè il 9 luglio, la predetta società, se avesse voluto avvalersi delle modalità previste dal suddetto art. 173-quinques, avrebbe dovuto far sì che l’accredito avvenisse entro e non oltre la data del 4 luglio. Accredito che, invece, al momento delle vendite nella mattinata del 10 luglio non era ancora intervenuto;
in funzione di ciò, alcuni partecipanti facevano verbalizzare che si sarebbero dovute sospendere le varie vendite senza incanto con l'esclusione della società in questione, in funzione di tale macroscopica inadempienza. Si è invece voluto procedere comunque alle varie vendite;
è accaduto che alcuni lotti sono stati aggiudicati alla predetta società che non aveva titolo per partecipare alle varie vendite;
per sanare questa situazione il giudice delegato avrebbe dovuto procedere urgentemente d’ufficio ad annullare tutte le vendite che hanno visto aggiudicataria la predetta società assegnando i vari lotti ai migliori offerenti risultati soccombenti, senza necessità di opposizione, trattandosi di questione che investe la gestione dell’ufficio. Per l’eventuale lotto o per gli eventuali lotti per i quali la società in discussione è risultata unica offerente aggiudicataria, si sarebbe dovuta parimenti, ed a maggior ragione, valutare l’opportunità di annullarne l’aggiudicazione disponendo, per quel lotto o per quei lotti, la vendita con incanto in assenza di regolari offerte. In questo caso, in assenza di altre offerte, non ci sarebbe potuta neppure essere alcuna opposizione, non essendovi alcuno legittimato in tal senso;
anche qualora il termine previsto dal comma 2 dell’art. 173-quinques citato ("Non oltre cinque giorni prima") venisse considerato ai sensi del secondo comma dell’art 152 codice di procedura civile non perentorio bensì ordinatorio, la sostanza non cambierebbe affatto. Mentre il successivo art. 153 codice di procedura civile prevede che "I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti”, secondo l’art. 154 codice di procedura civile: “Il Giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stato stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato". Nel caso di specie, prima della scadenza del termine di cui sopra, la predetta società non ha chiesto alcuna proroga né l’ha ottenuta, sicché il termine medesimo da ordinatorio di fatto è diventato perentorio, almeno per quanto riguarda gli effetti preclusivi (cfr. Cassazione 19 gennaio 2005, n. 1064, Cassazione 29 gennaio 1999 n. 808);
quanto lamentato non sarebbe la eccezione, ma purtroppo, almeno sembra all'interrogante, la regola in funzione di una consolidata prassi in voga da tempo presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna, totalmente peraltro disancorata da qualsiasi norma specifica;
tale illegittima prassi consolidata renderebbe pertanto vana una qualsiasi opposizione da parte di qualsivoglia interessato, anche in funzione del fatto che il comma 2 dell’art. 618 codice di procedura civile prevede la non impugnabilità di siffatte sentenze,
si chiede di sapere:
quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra e se non ritenga del tutto illegittima la prassi adottata, nonchè francamente discutibile e poco trasparente la gestione delle vendite senza incanto presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna;
quali iniziative urgenti di sua competenza intenda adottare al riguardo, con particolare riferimento all'opportunità di un'indagine ispettiva sulla gestione delle vendite senza incanto presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna.