Pubblicato il 26 maggio 2009
Seduta n. 216
LANNUTTI , MASCITELLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
da un’indagine condotta dal responsabile locale dell’emittente televisiva regionale abruzzese “ATV7?, Gianfranco Sciarra, è emerso che il tasso di interesse praticato da due grandi banche ai cittadini aquilani che hanno chiesto piccoli prestiti fiduciari finalizzati alla ristrutturazione dell'abitazione danneggiata dal terremoto è dell'8,50 e dell'8,90 per cento;
le richieste dei cittadini aquilani e le offerte dei due istituti di credito sono documentate da filmati realizzati con una telecamera nascosta di cui la Prefettura del capoluogo ha chiesto di avere la registrazione;
l’inchiesta è stata mandata in onda nella trasmissione “Sotto le colonne”, con riferimento ai portici de L’Aquila, che storicamente rappresentano il salotto della città, dove si è soliti discutere di politica, cultura, sport e attualità in generale;
considerato che:
il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato nel corso dell'esame in Senato (Atto Senato 1534), ed attualmente all' esame da parte della Camera dei deputati, all'art. 3, comma 1, prevede:
a) la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione anche con le modalità, su base volontaria, del credito d’imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;
b) la concessione di contributi anche per gli immobili destinati a uso diverso dall'abitativo se distrutti o danneggiati; sarà Fintecna SpA, su richiesta dell'interessato, a controllare le operazioni di finanziamento, sulle quali non si pagherà nessun tributo o diritto, eccetto l'IVA;
c) la possibilità per le banche di contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti, al fine di concedere finanziamenti garantiti dallo Stato in funzione della riduzione ulteriore del costo di tali operazioni;
d) che, ferma l’integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentri per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna SpA, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritenga che alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 le banche in questione di fronte alla richiesta di prestiti da parte di cittadini residenti nei territori colpiti dal sisma avrebbero dovuto dare loro la giusta informazione relativamente alla possibilità di sottoscrivere mutui agevolati invece di chiedere interessi spropositati;
se siano stati previsti accordi con gli istituti bancari affinché tutti i cittadini interessati a finanziamenti da impiegare nella ricostruzione delle proprie abitazioni danneggiate dal terremoto vengano informati sulle decisioni prese al riguardo dal Governo e su quelle che si andranno ad intraprendere.