Atto n. 4-01464

Pubblicato il 5 maggio 2009
Seduta n. 198

BIANCONI , CASOLI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. -

Premesso che:

come si è appreso dai media, la Direzione generale dell’Azienda sanitaria unica regionale (Asur) della Regione Marche ha inviato una lettera-direttiva ai direttori delle zone territoriali e ai dirigenti medici di presidio ospedaliero nella quale si obbligano questi ultimi a rispondere positivamente alla richiesta della pillola del giorno dopo adducendo «la situazione di obiettiva gravità e urgenza in cui la richiedente Asur versa e per rispondere alle richieste di chiarimenti giunte sia dal personale sanitario sia da cittadini in merito al «diritto di avere garantita una prestazione sanitaria prevista dalla legge»;

dall’Asur Marche giunge una precisazione che, da un lato, conferma come la disposizione sia stata adottata e coinvolga tutti i medici della sanità regionale ospedaliera e del territorio e, dall’altro, cerca di circoscrivere la portata della missiva loro inviata. Si conferma, comunque, che il medico dovrebbe avere l’obbligo di prescrivere un farmaco non in presenza di un pericolo di vita;

la valutazione della gravità per cui si configurerebbe la necessità di sensibilizzare i medici alla prescrizione della pillola del giorno dopo arrivando quindi a promuovere quel principio per cui sembra che anche la gravidanza sia diventata una malattia,

si chiede di sapere:

se sia vero che vi siano alcuni casi di cronaca giudiziaria che avrebbero visto coinvolti sanitari in procedimenti penali proprio per il loro rifiuto di prescrivere la cosiddetta "pillola del giorno dopo";

se il Ministro in indirizzo reputi che la lettera/direttiva inviata dalla Direzione generale dell'Asur Marche non sia una vera imposizione per il medico obiettore anche in contrasto con quanto è previsto sia dalla circolare del Ministero in cui si precisa che la pillola del giorno dopo va prescritta alla richiedente in caso di "obiettiva gravità e urgenza", sia dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 in tema di interruzione volontaria della gravidanza che permette al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie di potersi astenere dal prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, pur dovendo gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate garantire in ogni caso l'espletamento delle procedure previste dalla citata legge;

se una Asur italiana possa ignorare, in un modo a giudizio degli interroganti così palese, ciò che il Comitato nazionale di bioetica ha pubblicato nel 2004, sul rispetto dell’obiezione di coscienza in merito alla pillola del giorno dopo. Il Comitato, infatti, ha considerato all'unanimità vita umana anche quella preannidata con tutte le protezioni giuridiche inerenti, aggiungendo che l’assimilazione normativa della gravidanza a questa avvenuta frontiera all’essere umano vivente, cioè il concepito, giustifica che si possa obiettare alla morte di questa vita preannidata anche se questa avviene non prescrivendo un semplice farmaco che la cagionerebbe;

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover verificare se una tale iniziativa che obbliga i medici a prescrivere la pillola del giorno dopo sia stata presa anche in altre regioni.