Atto n. 4-01270

Pubblicato il 17 marzo 2009
Seduta n. 173

GRAMAZIO - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. -

Premesso che:

come evidenziato in un'interrogazione del consigliere regionale del Lazio Tommaso Luzzi, il 14 gennaio 2009, con nota n. 982/A001/2009, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Latina, dottoressa Ilde Coiro, comunicava al primario di Neurochirurgia dell’ospedale S.M. Goretti di Latina, dottor Stefano Savino, l’avvio del procedimento di recesso ex articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 e la sospensione dello stesso professionista dall’incarico di primario e dal servizio per 30 giorni;

nello specifico si contestava al primario, sulla base della consulenza della cartella clinica n. 26431 redatta dal medico di turno di Neurochirurgia del giorno 10 gennaio 2009 e della relazione del Direttore del Dipartimento specialità chirurgiche, dottor Bertoletti, “il mancato intervento diretto a fronte del colpevole mancato intervento del dirigente medico reperibile o quantomeno della mancata individuazione ed attivazione di altro collaboratore”;

allegata alla documentazione della ASL si trovano due versioni differenti della consulenza del medico di turno, dottor Polli;

in data 23 febbraio 2009, nell’audizione presso la ASL, il primario respingeva gli addebiti e provava che, nonostante si trovasse fuori servizio e lontano da Latina nel pomeriggio del 10 gennaio 2009, aveva, nell’arco di una molteplicità di telefonate intercorse con il medico di turno, dato tutte le opportune indicazioni del caso, incaricando, inoltre, il suo stretto collaboratore, dottor Carmine Franco, che si trovava a Nettuno, e quindi vicino a Latina, di mettersi in contatto, come in effetti avvenuto, con l’ospedale;

alla luce della dettagliata memoria del dottor Savino, che chiedeva venissero ascoltati sia la dottoressa Piragine, medico di turno fino alla mattina del 10 gennaio, sia il dottor Carmine Franco, e che venissero acquisiti i tabulati telefonici, emergeva con chiarezza che la consulenza del medico di turno dottor Polli e la relazione del dottor Bertoletti erano omissive ed inesatte;

scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dal procedimento contrattuale, la mattina del 13 febbraio 2009 il dottor Savino riprendeva servizio in Ospedale;

nella stessa mattinata del 13 febbraio 2009 veniva notificata al dottor Savino la deliberazione del Direttore generale della ASL n. 111 dell'11 febbraio 2009 di ulteriore sospensione dal lavoro sino alla decisione del Comitato dei garanti e quindi, di fatto, sine die;

nella motivazione di questo provvedimento si legge testualmente, a quanto risulta all'interrogante, che al dottor Savino veniva contestato di “non essersi fatto carico di risolvere una situazione particolarmente complessa, incaricando, invece, altro collaboratore ad affrontare il caso”;

in tal modo il Direttore generale della ASL, a giudizio dell'interrogante in spregio al procedimento contrattuale e a qualunque minimo diritto alla difesa, modificava radicalmente la contestazione posta a base del procedimento del 14 gennaio 2009;

nella missiva del Direttore generale del 13 febbraio 2009 si comunicava al dottor Savino che il procedimento era stato inoltrato al Comitato dei garanti della Regione Lazio;

ad oggi non risulta pervenuto nulla presso il suddetto Comitato,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se ciò corrisponda a verità;

se risulti che il Direttore generale della ASL di Latina abbia inviato gli atti alla Procura della Repubblica per la presenza di diverse versioni della consulenza del medico di turno nella cartella clinica n. 26431, in riferimento all’ipotesi di falso materiale in atto pubblico. Se ciò non è avvenuto, essendo la notitia criminis evidente, si chiede di sapere per quale motivo non sia stata notiziata la Procura e se ciò non costituisca omissione di atti d’ufficio;

atteso che il procedimento contrattuale attivato dalla ASL a carico del dottor Savino prevede un periodo massimo di sospensione di 30 giorni, su quali basi normative sia stato fondato il secondo provvedimento di sospensione;

se l’ulteriore sospensione non configuri un danno economico a carico della ASL di Latina;

in base a quale norma contrattuale il Direttore generale ha modificato in itinere le contestazioni nei confronti del dottor Savino;

se e quando la ASL di Latina abbia trasmesso al Comitato dei garanti il fascicolo relativo alla procedura nei confronti del dottor Savino;

nell’eventualità che tale trasmissione non sia ancora stata effettuata o sia stata fatta posteriormente al 13 febbraio 2009, quali siano i motivi del ritardo;

se i comportamenti sopra esposti non costituiscano abuso d’ufficio tali da esporre la ASL a gravi conseguenze economiche.