Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00770
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Atto n. 4-00770
Pubblicato il 30 ottobre 2001
Seduta n. 58
DANIELI PAOLO. - Al Ministro della giustizia. -
Con riferimento alle prove scritte del concorso a 200 posti di notaio, le cui date di espletamento sono state fissate nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 ottobre 2001;
premesso che: nonostante gli sconcertanti avvenimenti del novembre 2000 durante lo svolgimento delle prove scritte per il precedente concorso pubblico di notaio (indetto con D.D.G. 10 dicembre 1999), interrotte a causa di disordini di ordine pubblico che hanno costretto la commissione al rinvio delle prove dopo 10 ore di attesa da parte dei candidati chiusi nelle aule il concorso di cui sopra è stato poi svolto nel gennaio 2001 grazie ad un’ingente presenza di forza pubblica e senza risolvere i problemi che avevano portato ai disordini del novembre precedente, consistenti nella grave situazione di precarietà dovuta al gran numero di ricorsi, accolti da alcuni TAR avverso la prova preselettiva necessaria dal 1998 per accedere agli scritti concorsuali; è stato indetto un nuovo concorso con D.D.G. 29 dicembre 2000, senza provvedere a modificare lo svolgimento delle prove concorsuali; nel mese di luglio 2001 si è tenuta la preselezione informatica che consente l’accesso alle prove scritte del concorso; anche in questa circostanza l’esclusione dalla preselezione è stata oggetto di un numero considerevole di ricorsi amministrativi; in particolare si segnalano: le numerose ordinanze di sospensiva avverso l’esclusione dalle prove scritte (TAR Liguria con ordinanze n. 200100744 e n. 200100745 del 20-9-2001 e TAR Lazio con ordinanza n. 2001005953 del 27-9-2001); le diverse decine di ricorsi pendenti davanti a tutti i T.A.R. della nostra penisola avverso i risultati della prova preselettiva svoltasi nello scorso mese di luglio che devono ancora essere discusse (il TAR Lazio ne ha fissato la discussione nell’udienza del 17 ottobre 2001); ad aggravare in maniera preoccupante il già precario svolgimento del concorso in data 3 ottobre 2001 il TAR del Veneto, con provvedimento n. 3010 del 2001, ha emesso una sentenza di merito (non un provvedimento cautelare) con cui annulla il bando concorsuale relativamente alla parte riguardante la prova preselettiva il cui dispositivo dispone testualmente: «Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla: l’esclusione del ricorrente dalle prove scritte; la prova preselettiva da questi svolta; il bando di concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D.G. 29 dicembre 2000, nella parte in cui fissa in 45 minuti la durata massima della stessa prova preselettiva. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 3 ottobre 2001»; lo stesso TAR del Veneto ha emesso in pari data altre sentenze di merito dello stesso tenore; tali sentenze se accolte, successivamente allo svolgimento del concorso, anche dal Consiglio di Stato potrebbero portare all’annullamento dell’intero concorso che ci si accinge a svolgere; i termini per presentare i ricorsi amministrativi avverso i risultati della prova preselettiva sono tuttora pendenti e scadranno solo alla metà di novembre, quindi in data successiva all’espletamento delle prove scritte di concorso; attualmente, stante la pendenza dei relativi termini, non è possibile sapere quanti ricorsi saranno presentati ai TAR prima dello svolgimento delle prove. Ciò significa che il TAR potrà, fino all’ultimo momento, ammettere con riserva alle prove scritte i concorrenti esclusi. Di conseguenza il Ministero non può sapere con esattezza quanti saranno i concorrenti e si profila la possibilità che si verifichino anche quest’anno i problemi di ordine pubblico che hanno portato alla sospensione delle prove lo scorso novembre; visti gli strettissimi tempi il Ministero non sarà in grado di impugnare davanti al Consiglio di Stato i provvedimenti di ammissione concessi dal TAR.; nella migliore dell’ipotesi, ancora una volta, chi ha superato la prova di preselezione sarà equiparato a chi non l’ha superata, dal momento che il Consiglio di Stato, ha statuito che l’eventuale superamento delle prove scritte da parte del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere in relazione al non superamento della prova preselettiva, ammettendo in tale modo implicitamente l’inutilità di tale prova concorsuale; l’attuale concorso va ad accavallarsi con il precedente concorso, svoltosi a fine gennaio; il termine delle correzione dei compiti scritti dello scorso concorso è previsto, nella migliore delle ipotesi, per la fine di febbraio 2002; l’accavallamento comporta innanzitutto un inconveniente di carattere oggettivo dal momento che non essendo ancora noti i risultati delle prove precedenti, è probabile che i futuri vincitori partecipino anche a questi scritti, con il rischio che vi sia una coincidenza, almeno parziale, fra i vincitori dei due concorsi; la situazione costringe i candidati a recarsi a Roma per la quinta volta, senza poter conoscere l’esito delle sue prove precedenti. Le prime quattro sono state rispettivamente per la prova di preselezione nel maggio 2000, per le prove scritte sospese nel novembre dello stesso anno, (per motivi di ordine pubblico dovuti alle vicende di cui sopra) per le prove scritte svoltesi nel gennaio 2001 e per la nuova preselezione a luglio 2001, con grave esborso di denaro; è interesse comune di tutti e credo anche di codesta Amministrazione che venga garantito, soprattutto dopo gli incresciosi episodi dello scorso concorso, lo svolgimento di uno regolare, legittimo e scevro da ombre di qualsiasi genere, che non possa essere inficiato dai presenti accadimenti o da successivi imprevedibili sviluppi della Giurisprudenza Amministrativa, l’interrogante chiede di sapere se il Ministro, al fine di evitare il ripetersi degli episodi dell’anno passato non voglia prendere in considerazione la possibilità di un tempestivo rinvio delle prove concorsuali a una data tale da assicurare il regolare e sereno svolgimento delle stesse, permettendosi sin d’ora di suggerire, quale strumento tecnico-giuridico per dare validamente luogo al suddetto rinvio, la notifica «