Pubblicato il 24 ottobre 2001
Seduta n. 55
COSTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso:
che l’articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999 ha regolamentato l’iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti Previdenziali;
che il 5º comma prevede che contro l’iscrizione a ruolo, il contribuente possa proporre opposizione al Giudice del lavoro, disponendo, inoltre, che il ricorso vada notificato sia all’Ente impositore che al Concessionario, considerati quindi, entrambi, parti essenziali del giudizio;
che il successivo 7º comma pone a carico del ricorrente l’onere di notificare al Concessionario il provvedimento di sospensione;
che nei casi in cui – e sono la maggior parte – il ricorrente contesti solo il merito dell’iscrizione a ruolo e non proponga anche eccezioni di carattere formale relativamente all’atto notificato, l’unico ad essere legittimato a rispondere alle eccezioni dinanzi al Giudice è l’Ente impositore, mentre del tutto inutile è la presenza in giudizio del Concessionario, che ha interesse solo ad avere notizia dell’eventuale sospensione concessa, della possibile revoca della stessa e, successivamente, dell’esito del contenzioso;
che il fatto che sul ricorrente ricada l’onere di notificare il provvedimento di sospensione al Concessionario, sembrerebbe legittimare quest’ultimo a non costituirsi e ad attendere la notifica dell’eventuale provvedimento di sospensione. Pertanto qualora il ricorrente omettesse l’onere di effettuare tale notifica, il Concessionario potrebbe comunque essere tacciato di comportamento poco diligente, nel caso in cui intraprendesse l’azione esecutiva, nonostante la concessione della sospensione della quale, non essendosi costituito, non è venuto a conoscenza;
che è, di conseguenza, necessario che il Concessionario si costituisca anche nei casi in cui venga sollevata al Giudice del lavoro solo una questione di merito, il che però comporta, evidentemente, un impegno economico a carico del Concessionario e, considerato il diritto di quest’ultimo alla ripetizione nei confronti dell’Ente della spese sostenute, un aggravio ulteriore nei casi di soccombenza o compensazione disposta dal Giudice;
che si ha la speranza che il Governo di sua iniziativa vorrà proporre norma per abolire l’obbligo della seconda notifica, considerata inutile, dal momento che il decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che i provvedimenti di sospensione vengano notificati ai Concessionari,
l’interrogante chiede di sapere se non si ritienga opportuno intervenire al fine di facilitare ed accelerare l’adozione di tale correttivo alla disposizioni legislative vigenti.