Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00490

Atto n. 4-00490

Pubblicato il 26 settembre 2001
Seduta n. 43

ZAPPACOSTA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. -

Premesso:

che il decreto ministeriale 26 luglio 1995 – Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995 – all’articolo 11, comma 2, ha inquadrato in modo generico il sistema di pesca “circuizione” comprendendo pertanto sia la pesca del tonno che quella dei piccoli pelagici (pesce azzurro ed altre specie di piccola taglia);

che il decreto ministeriale 22 novembre 1996 – Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997 – ha stabilito che gli armatori che avessero esercitato la pesca professionale del tonno ed intendessero continuare a farlo avrebbero dovuto presentare apposita istanza con allegata la documentazione (bolle, fatture, dichiarazioni statistiche) atta a provare la cattura di esemplari di tonno avvenuta negli ultimi tre anni (94-95-96) precedenti il decreto; è stato quindi introdotto di fatto lo sdoppiamento del sistema “circuizione” in circuizione per tonno e circuizione per piccoli pelagici. Si è di conseguenza creato il “numero chiuso” per la pesca del tonno. Soltanto 48 motopescherecci sono stati ammessi sulla base delle istanze presentate e della documentazione allegata alle stesse;

che in allegato al decreto ministeriale 14 settembre 1999 – Gazzetta Ufficiale n. 258 del 23 novembre 1999 – è stato pubblicato l’elenco delle 48 imbarcazioni abilitate al sistema della circuizione per tonni ed è stata ripartita la quota di cattura assegnata all’Italia per il 1999.

Nell’elenco sono esplicitati il nome del motopeschereccio, il numero di matricola da cui si evince il porto di iscrizione, la stazza e la quota di tonno assegnata per l’anno 1999;

che in allegato al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2000 – è stato nuovamente pubblicato l’elenco di cui al punto precedente completo di tutti i dati utili all’identificazione delle 48 unità da pesca abilitate. Tra le stesse è stata ripartita la quota tonno per l’anno 2000;

che nel decreto ministeriale 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 180 del 03 agosto 2000 – l’articolo 2, comma 3, ha previsto di fatto la riapertura dei termini per essere inclusi nell’elenco delle imbarcazioni abilitate alla pesca del tonno con il sistema circuizione. Gli armatori interessati hanno potuto produrre (entro il 30 settembre 2000) istanze corredate di bolle, fatture e statistiche dalle quali risultasse la cattura di tonno negli anni 94-95-96 o, per le nuove imbarcazioni, a partire dalla data di costruzione;

che con il decreto ministeriale 23 aprile 2001 – Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2001 – è stata ripartita la quota tonno per l’anno 2001. E’ stato pubblicato in allegato A il nuovo “allargato” dei motopescherecci abilitati alla pesca del tonno con la circuizione e fra gli stessi è stata ripartita la quota tonno spettante all’Italia già suddivisa per sistema di pesca. Oltre ai 48 motopescherecci già autorizzati dopo il primo momento di selezione sono state incluse altre 39 imbarcazioni portando così il numero “chiuso” ad 87. Altre 124 istanze sono state respinte per decorrenza dei termini (4), carenza di documentazione (80) o perché non avevano proprio l’autorizzazione generica alla circuizione (40). Il numero elevato di nuovi ingressi ha suscitato perplessità tra gli abituali pescatori di tonno che non ritengono che siano stati oltre 60 i motopescherecci che hanno effettuato questa pesca negli anni di riferimento, requisito comunque indispensabile per essere inclusi oggi nell’elenco. Ha, inoltre, contribuito ad accentuare queste perplessità la scelta dell’amministrazione (Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali) di pubblicare quest’ultimo elenco “allargato” identificando le imbarcazioni abilitate soltanto mediante il numero UE. Non sono riportati difatti né il nominativo del motopeschereccio né il numero di matricola in Capitaneria di Porto. Il numero dell’Unione europea non favorisce in alcun modo l’identificazione dell’imbarcazione da parte di chi voglia rendersi conto se si tratti di un motopeschereccio notoriamente dedito alla pesca del tonno con la circuizione.

Si tratta infatti di un semplice numero (ad esempio 15869) non riconducibile empiricamente neppure ad una determinata marineria piuttosto che ad altra; il motopeschereccio cui il numero è assegnato potrebbe provenire da qualsiasi porto d’Italia;

che è assai elevato il valore di mercato che acquista il motopeschereccio abilitato alla circuizione per tonno rispetto ad un altro che non lo è pur avendo analoghe caratteristiche costruttive;

che più sono i motopescherecci abilitati a pescare il tonno e più la quota assegnata ad ogni unità si assottiglia creando difficoltà e danni economici agli armatori ed ai pescatori imbarcati, per cui c’è interesse giustificato da parte degli aventi diritto a verificare le imbarcazioni tra le quali avviene la ripartizione,

si chiede di conoscere:

se, al fine di assicurare la massima trasparenza amministrativa, si ritenga opportuno che l’elenco delle unità esercitanti la pesca professionale del tonno rosso con il sistema denominato “circuizione per tonni” di cui agli allegati A e B del decreto 23 aprile 2001 sia integrato con altri dati relativi alle imbarcazioni ivi incluse;

in particolare, se il Ministro giudichi utile, al fine di consentire a tutti gli interessati l’agevole individuazione di ogni unità di pesca compresa nell’elenco, che vengano resi noti per ciascuna imbarcazione oltre al numero dell’Unione europea anche i seguenti dati: nome dell’imbarcazione, numero di iscrizione nelle Matricole delle Navi Maggiori o nei Registri delle navi Minori e dei galleggianti, stazza lorda dell’unità da pesca espressa in T.S.L. e G.T..