Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03010

Atto n. 4-03010

Pubblicato il 25 settembre 2002
Seduta n. 242

CICOLANI. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive. -

Premesso che:

            la realizzazione di aree di sosta e di rifornimento lungo le autostrade è legata, storicamente, a motivi di sicurezza per la circolazione e per gli automobilisti che percorrono tale viabilità, da cui non è possibile uscire se non attraverso apposite barriere poste all’ingresso ed all’uscita e lungo le quali non è possibile alcuna inversione di marcia, nessuna lunga sosta e nessuno intervento di soccorso che non sia preventivamente autorizzato dal concessionario;

            in ossequio a tale spirito, espressamente richiamato dal legislatore, la distribuzione dei carburanti, lungo le autostrade, è considerata pubblico servizio soggetto a concessione;

            tale peculiarità normativa è stata confermata dal Parlamento, nonostante il decreto legislativo n. 32 del 1998 abbia ridotto di rango la distribuzione carburanti svolta sulla viabilità ordinaria di qualsiasi natura, classificandola come attività esercitabile con una semplice autorizzazione;

            nel solco della continuità normativa, la convenzione stipulata in data 4 agosto 1997 fra la «concedente» Anas ed il «concessionario» Società Autostrade SpA, – convenzione che sostituisce ed annulla tutte le precedenti convenzioni ed i connessi atti aggiuntivi – all’articolo 4 comma b) indica, fra le facoltà del concessionario anche quella di «accordare a titolo oneroso e sulla base di prezzi correnti di mercato, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e le loro pertinenze ed introitarne i profitti»;

            in sede di seconda convenzione aggiunta stipulata in data 29 marzo 1999 – alla vigilia della «privatizzazione» di Autostrade Spa – è intervenuta una sostanziale modifica al citato articolo 4 della convenzione principale . Tale nuova stesura, sempre al punto b), annovera fra le facoltà del concessionario quella di «accordare a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze, con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all’allegato G, e di introitarne i proventi»;

            le concessioni che scadranno, alla data del 31 dicembre 2003 (data cui sono state prorogate anche quelle scadenti al 31 dicembre 2000) così come identificate dal citato allegato G alla seconda convenzione aggiunta, sono le seguenti: 435 concessioni di cui 222 relative alla distribuzione carburanti, 157 relative all’attività di ristoro, 56 relative ad altri servizi;

            il Consiglio di Stato, che aveva espresso parere favorevole (parere n. 1715 del 23 luglio 1997) ai contenuti dell’atto di convenzione del 4 agosto 1997, ha invece eccepito nel merito della seconda convenzione aggiunta (parere n. 547 del 21 aprile 1999). Relativamente alla modifica dell’articolo 4 comma b), il Consiglio di Stato si è infatti così espresso: «Riguarda, in particolare, la facoltà del Concessionario di accordare concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e delle relative pertinenze «a titolo oneroso e sulla base di procedure di evidenza pubblica», mentre in precedenza tali concessioni erano state previste «sulla base di prezzi correnti e di mercato». Tale modifica ben può essere introdotta con una norma contrattuale ancorché non trovi riscontro in alcuna norma di legge. Tuttavia devesi osservare che la previsione «de qua», imponendo al Concessionario di procedere alle concessioni di occupazione e di utilizzazione della sede stradale e delle relative pertinenze esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica, implica un onere aggiuntivo. Tale onere risulta pregiudizievole all’economicità dell’azione del Concessionario, comportando oneri procedurali e costi aggiuntivi, mentre non soddisfa alcun particolare interesse pubblico del Concedente, in proposito sufficientemente tutelato dalla precedente previsione, che richiedeva per le concessioni da accordarsi dal Concessionario che esse dovessero avvenire sulla base dei prezzi correnti di mercato. La facoltà in questione è, invero, attribuita al Concessionario al fine di potenziare la sua capacità economica, onde essere in grado di garantire gli obblighi assunti verso il Concedente. La sezione ritiene, pertanto, opportuno che la facoltà del Concessionario in oggetto sia disciplinata secondo l’iniziale previsione e, quindi, «sulla base dei prezzi correnti di mercato» e non già «sulla base dei procedure ad evidenza pubblica»;

            le conclusioni del Consiglio di Stato, ancorché citate, non sono state riprese dalla terza convenzione aggiunta in data 21 maggio 1999;

            le procedure inserite nella seconda convenzione aggiunta fra Autostrade SpA ed Anas non hanno alcun riscontro nelle convenzioni stipulate fra il Concedente ed i Concessionari di tutte le altre autostrade italiane. In nessun altro paese europeo si ricorre a gare di evidenza pubblica per l’affidamento di tale pubblico servizio, appannaggio di operatori petroliferi integrati, cioè in grado di assicurare, in ogni evenienza, la «continuità e regolarità del pubblico servizio». Ciò, peraltro, è disposto da una precisa normativa nazionale (legge n. 1034 del 1970 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971) mai eccepita dall’Unione Europea;

            l’esito dello svolgimento delle «gare di evidenza pubblica», unitamente al sistema dei punteggi indicato per le assegnazioni che valorizzano in maniera preponderante le royalities (circa il 70 per cento dell’intero sistema dei punteggi, secondo quanto anticipato dalla stessa Società Autostrade SpA) rischiano di far lievitare il prezzo al pubblico dei prodotti petroliferi, dei prodotti alimentari e diversi e di quelli destinati alla somministrazione. La realizzazione di una tale eventualità, senza voler qui considerare i riflessi negativi sul piano dell’inflazione, recherebbe un grave ed ingiustificato nocumento ai cittadini utenti del servizio e soprattutto provocherebbe un sensibile aumento dei costi legati all’autotrasporto delle merci le quali, come è noto, per oltre l’80 per cento viaggiano su «gomma» e percorrono le autostrade;

            il rovesciamento del concetto di «servizio» attribuito alle aree di sosta e di rifornimento poste lungo le autostrade, sembra essere in forte contrasto con la volontà del legislatore che si è soffermato esclusivamente sul concetto di sicurezza piuttosto che sul concetto di sviluppo dell’area di servizio e sosta come espansione di un business in un mercato «dedicato protetto», che al contrario, sembra ispirare in modo sperequato il nuovo azionista di Società Autostrade S.p.A. (e peraltro non contemplato nel Piano Finanziario allegato alla Concessione Anas/Autostrade S.p.A.),

        l’interpellante chiede di sapere:

            se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle reali intenzioni della Società Autostrade SpA in materia di assegnazione delle sub-concessioni;

            se i comportamenti adottati o adottandi da Società Autostrade SpA siano in uso presso le altre società concessionarie di tratte autostradali;

            se i Ministri interessati, in ossequio al principio dell’ordinamento generale dello Stato che assiste la Concessione e che assegna alla Pubblica Amministrazione Concedente un ruolo preminente di regolazione, in un sistema in grado di influenzare – direttamente o indirettamente – il diritto alla mobilità dei cittadini, non ritengano che l’interesse pubblico debba prevalere sull’interesse privato di un gruppo (Benetton) che assomma in sé il ruolo di Concessionario e (Sub) Concedente (Autostrade SpA) e, nello stesso tempo quello di sub-concessionario Autogrill SpA);

            se gli stessi Ministri non valutino opportuno che si proceda, all’interno di una condizione di riequilibro fra gli operatori petroliferi integrati, attualmente impegnati a garantire il pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, al rinnovo e le sub-concessioni che assistono la distribuzione dei carburanti «sulla base dei prezzi correnti e di mercato», così come espressamente indicato dalla Magistratura amministrativa dello Stato;

            se l’adozione di un sistema imperniato sulle «gare di evidenza pubblica» per l’attribuzione di 435 sub-concessioni petrolifere e non, concentrato in una scadenza unica (31 dicembre 2003), non possa determinare situazioni di notevole contenzioso che finirebbero per impedire o ritardare gravemente quegli interventi di profonda trasformazione ed ammodernamento delle rete carburanti già previsti all’interno del provvedimento governativo che va sotto il nome di «decreto Marzano» (decreto ministeriale 31 ottobre 2001);

            se il ritardo negli investimenti, correlato alla farraginosità del sistema adottando da parte di Società Autostrade SpA, non possa pregiudicare la sicurezza della mobilità;

            se i Ministri interpellati intendano convocare le parti interessate al fine di chiarire la complessa vicenda e riaffermare la «primazia» della Pubblica Amministrazione in ordine all’oggetto dei servizi sottoposti a concessione. Deve, infatti, essere tenuto presente che lo Stato, in ragione del loro carattere di essenzialità per la vita dei cittadini, può esercitare la scelta di svolgere in proprio tali servizi ovvero affidarne l’esercizio a terzi, appunto, in concessione, conservando la facoltà di revocarla «ad nutum»;

            cosa, infine, in Ministri interpellati intendano fare per ripristinare la certezza del diritto pubblico – in riferimento al regime concessorio che regola la distribuzione dei carburanti lungo le autostrade – ed evitare che gli utenti del servizio debbano sopportare costi e disagi discendenti da una posizione dominante di Società Autostrade che intende difendere il proprio interesse privato e particolare ed una emergente «rendita di posizione» fondata sulla durata della Concessione Anas fino al 2038. Va ricordato che Società Autostrade SpA beneficia di finanziamenti cospicui gravanti sull’Erario pubblico per alcune centinaia di miliardi di vecchie lire (55 miliardi per il 2000; 75 miliardi/anno dal 2001 al 2012; 100 miliardi/anno dal 2013 al 2017), i quali si aggiungono all’incasso dei pedaggi ed alle royalities percepite per la sub-concessione di servizi.